Con la campagna RED solleciti 2021 l’INPS richiede la comunicazione dei redditi percepiti nell’anno di imposta 2020 ai soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2021.
In questi giorni, l’INPS sta inviando richiesta di regolarizzazione ai pensionati che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2021 (modello RED ordinario 2021).
L’assenza di dichiarazione del RED ordinario 2021 può essere stata causata da dimenticanza da parte del pensionato, dal momento che, già da alcuni anni, l’INPS non invia più comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali ordinarie.
I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, infatti, hanno l’obbligo di dichiarare annualmente all’INPS i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa, anche i redditi del coniuge e degli altri componenti del nucleo rilevanti per la prestazione. Per questo motivo, ogni anno l’INPS richiede ai pensionati una dichiarazione reddituale (RED). Attualmente sono in corso due campagne RED: Campagna RED solleciti 2021 (anno reddito 2020) e Campagna RED ordinari 2022 (anno reddito 2021).
1) RED solleciti 2021, redditi anno 2020. I soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2021 (cosiddetti “sollecitati”) sono in ogni caso OBBLIGATI a produrre la dichiarazione per l’anno reddito 2020, anche qualora avessero già presentato dichiarazione dei redditi (modello 730/2021 oppure modello Redditi 2021 relativi all’anno di imposta 2020).
2) RED ordinario 2022, redditi anno 2021. È il modello che raccoglie le informazioni reddituali del titolare della prestazione economica ed è richiesto quando quest’ultima preveda un limite di reddito massimo che non può essere superato: ad esempio integrazioni al minimo, assegni per il nucleo familiare, aumenti al minimo, rateo di pensione per “quattordicesima”, ecc. Dal momento che il reddito può variare nel corso degli anni, per garantire la correttezza delle prestazioni erogate l’INPS effettua la verifica annuale di tali dati.
I soggetti obbligati alla presentazione del modello RED ordinario sono i seguenti:
- i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
- i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro dipendente prestato all’estero e non imponibile in Italia, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’ IRPEF;
- coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
- i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come ad esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.
Non devono, invece, presentare all’INPS la dichiarazione reddituale ordinaria i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all’Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e, se previsto, dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l’INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall’Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.
Si ricorda che il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna RED ordinari 2022 (per l’anno reddito 2021) e alla campagna RED solleciti 2021 (per il 2020) tramite soggetto abilitato convenzionato con l’Istituto è il 28 febbraio 2023.
Sara Leon – Centro Studi CGN