Il trattamento integrativo è riconosciuto interamente entro il limite reddituale di 15.000 euro. Per i redditi da 15.001 a 28.000 euro entrano in gioco alcune detrazioni presenti nel dichiarativo che influiscono sul calcolo dell’agevolazione spettante. Facciamo chiarezza.
L’art.1 c.3 della Legge 234/2021 ha modificato l’art.1 del DL 3/2020 rimodulando il trattamento integrativo e abrogando l’ulteriore detrazione fiscale che spettava per il 2021.
Viene quindi previsto che: Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
Con la Circolare 4/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha specificato le modalità di applicazione del trattamento integrativo, affermando che la legge di bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dello stesso:
- nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle rispettive detrazioni; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno;
- nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche incapienza dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni citate nel c.3 dell’art. 1 della Legge 234/2021; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda e comunque non superiore a 1.200 euro annui. Il trattamento integrativo così determinato va comunque rapportato al periodo di lavoro dell’anno.
Queste le detrazioni che influiscono sul calcolo del trattamento riconoscibile per i redditi da 15.001 a 28.000 euro:
a) detrazioni per carichi di famiglia (art.12 del TUIR)
b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (art.13, c.1, del TUIR)
c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (art.15, c.1, lett. a) del TUIR)
d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art.15, c.1, lett. b) e c. 1-ter del TUIR)
e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (art.15, c.1, lett.c) del TUIR)
f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (art.16-bis del TUIR)
g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data; con riferimento a tale ultimo punto la circolare 4/E del 2022individua quali sono le spese interessate, ovvero:
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- interventi ammessi al c.d. Sisma bonus (art.16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013)
- interventi ammessi al c.d. Bonus verde (art.1, commi da 12 a 15, della legge 205/2017)
- interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti cd. Bonus facciate (art.1, commi da 219 a 223 della Legge 160/2019)
- interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (art.16-ter del DL 63/2013);
- spese per l’arredo degli immobili ristrutturati e Bonus mobili (art.16, c.2 del DL 6/2013)
- spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (art.1, c.75, della Legge208/2015)
- spese per acquisto abitazione classe energetica A o B (art.1, c.56 della Legge 208/2015)
- spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
- Ecobonus (art.1, commi da 344 a 349 della Legge 2296/2006 – art.14 del DL 63/2013)
- Superbonus (art.119 del DL 34/2020, con modificazioni dalla Legge 77/2020).
Le detrazioni di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) e g) afferiscono a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (quindi anche in anni precedenti al 2021), ma la cui detrazione si protrae nell’anno di imposta 2022 ed, eventualmente, negli anni successivi per effetto della rateazione prevista dalla normativa vigente al momento del sostenimento dell’onere.
Rita Martin – Centro Studi CGN