Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, il Legislatore ha previsto un’agevolazione contributiva per coloro che nel 2023 assumono i soggetti che beneficiano di tale misura di sostegno al reddito. L’agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023.
Rapporti di lavoro incentivati
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
- assumono soggetti che percepiscono il Reddito di Cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- effettuano trasformazioni dei contratti a tempo determinato in essere con soggetti che percepiscono il Reddito di Cittadinanza in contratti a tempo indeterminato.
Restano invece esclusi dal campo di applicazione dell’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.
Durata e misura dell’esonero
L’agevolazione che consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, può essere fruita per un periodo massimo di dodici mesi.
La contribuzione oggetto di sgravio non può superare il limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Cumulabilità con altri esoneri
Per espressa previsione normativa, l’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 è alternativo all’esonero contributivo di cui all’articolo 8 del Decreto Legge n. 4/2019.
Ai sensi del D.L. n. 4/2019, infatti, al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato alla somministrazione, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione. È possibile fruire del predetto beneficio per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
In caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.
Contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc il datore di lavoro è tenuto a stipulare, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
La disciplina prevede anche l’ipotesi della restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, qualora il datore di lavoro licenzi il beneficiario di Rdc nei trentasei mesi successivi all’assunzione.
La restituzione del beneficio non è richiesta nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato per giusta causa o per giustificato motivo.
Non è dunque possibile usufruire delle due diverse agevolazioni per la medesima assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.
Applicabilità dell’esonero
Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
Per poter fruire dell’esonero contributivo è quindi necessario attendere l’apposita autorizzazione europea.
Si attendono, inoltre, le istruzioni da parte dell’Inps per la corretta applicazione della misura.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato