Come dedurre le spese per adozioni internazionali

Il TUIR prevede la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione internazionale. Ma quali spese sono deducibili? A che condizione? Come devono essere certificate e ripartite tra i genitori adottivi?

L’art.10 c.1 lett. l-bis) del TUIR prevede che possano essere dedotte dal reddito complessivo IRPEF il 50% le spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, disciplinata dalla Legge 184/83.

La deduzione spetta ai futuri genitori adottivi, compresi quelli che decidono di adottare un minore straniero e che vengono quindi ad essere sottoposti all’osservanza degli obblighi e delle procedure previsti dalla citata Legge, così come indicato nella Risoluzione 77/E/2004.

La medesima Risoluzione specifica che la deduzione delle spese è applicabile a decorrere dal conferimento ad un ente autorizzato del mandato all’adozione, a prescindere dall’effettiva conclusione della procedura e indipendentemente dall’esito della stessa.

La deduzione delle spese spetta quindi anche nel caso in cui la procedura di adozione si interrompa, ancorché per motivi indipendenti dalla volontà degli aspiranti genitori adottivi, i quali sono comunque tenuti a rimborsare all’ente autorizzato tutte le spese sostenute sino a quel momento per l’incarico ricevuto.

Ai fini della deducibilità si applica il principio di cassa, a prescindere dall’effettiva conclusione dell’iter procedurale dell’adozione.

Quali spese possono essere dedotte?

Sono deducibili tutte le spese sostenute purché siano finalizzate all’adozione del minore, debitamente documentate e certificate dall’ente autorizzato.

Tra le spese rilevanti sono comprese quelle riferite:

  • all’assistenza che gli adottandi hanno ricevuto
  • alla legalizzazione dei documenti e alla traduzione degli stessi
  • alla richiesta di visti
  • ai trasferimenti e al soggiorno
  • all’eventuale quota associativa dell’ente autorizzato
  • ad altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore.

Qualora le spese siano sostenute in valuta estera si deve fare riferimento al cambio giornaliero in cui le spese sono state sostenute o, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo, ovvero al cambio del mese in cui sono state sostenute.

Con la Risoluzione 85/E/2019, sono state ricomprese tra gli oneri deducibili anche le spese sostenute dai genitori adottivi per i reports post adozione solo qualora, sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione, in quanto adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione

Non sono deducibili invece le somme versate per le c.d. “adozioni a distanza”.

Come certificare le spese sostenute?

L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare l’adozione internazionale deve certificare:

  • le spese sostenute ogni anno dagli aspiranti genitori adottivi;
  • non solo le spese sostenute direttamente dall’ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall’ente autorizzato.

I genitori adottivi devono consegnare all’ente stesso:

  • la documentazione delle spese autonomamente sostenute;
  • un’apposita autocertificazione oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con cui si attesti che le spese sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione.

Come ripartire la spesa tra i genitori?

Nella Circolare 17/E/2015 è specificato che:

  • se la spesa è stata sostenuta da entrambi i genitori, la deduzione deve essere proporzionalmente suddivisa
  • se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che l’ha sostenuta.

I coniugi possono specificare all’ente autorizzato, nella suddetta dichiarazione sostitutiva, quale sia l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi.
Pertanto, se l’ente autorizzato, a cui si sono rivolti i coniugi, ha certificato, sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25% delle spese sostenute.
Diversamente, se l’ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.

Dove indicare l’importo deducibile in dichiarazione?

La deduzione compete:

  • al rigo E26 codice 21 del modello 730
  • al rigo RP26 codice 21 del modello Redditi PF.

Rita Martin – Centro Studi CGN