È stato prorogato il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche. La disposizione è contenuta all’art. 22-bis comma 1 del decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022 convertito in Legge n. 14/2023).
La proroga al 1° gennaio 2024 riguarda il termine per l’applicazione delle sanzioni relative alla pubblicazione dell’informativa sulle erogazioni pubbliche effettivamente percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023. La legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi da 125 a 129) dispone l’obbligo da parte di imprese ed enti non commerciali di rendere pubblica la ricezione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di ammontare complessivo pari o superiori a 10.000 euro provenienti da soggetti di natura pubblica (per esempio, Stato, Enti locali, istituzioni universitarie, Camere di commercio, Enti pubblici non economici, Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale – incluse ASL -, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzie fiscali, Società a controllo pubblico).
L’adempimento, dal quale restano esclusi i lavoratori autonomi e professionisti, si concretizza:
- per gli enti non commerciali, con la pubblicazione nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno;
- per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria con la pubblicazione delle informazioni nella nota integrativa del bilancio, entro il termine previsto per l’approvazione dello stesso bilancio;
- per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata con l’opzione tra l’integrazione in nota integrativa oppure la pubblicazione sui propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria entro il 30 giugno di ogni anno;
- per i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (ossia gli imprenditori individuali, le società di persone e le cc.dd. micro-imprese) con la pubblicazione sui propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.
Particolarmente sfuggente potrebbe rappresentare l’identificazione dei contributi oggetto di obbligo di comunicazione. Al riguardo, si tenga presente che:
- il beneficio economico ricevuto prescinde dalla circostanza che sia in denaro o in natura: ad esempio, si ritiene che debba comprendersi il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione di un immobile pubblico a titolo gratuito;
- in caso di beni in comodato, si dovrà comunicare il valore del bene. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato;
- sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale: per esempio, 5 per mille, agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni;
- sono, altresì, escluse le attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure gli importi dovuti a titolo di risarcimento (per esempio contributi da rendicontare a costi reali effettivamente spesi da parte degli Enti);
- vanno computate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario a prescindere dalla data di assegnazione indicata nell’atto deliberativo dell’ente pubblico;
- il limite dei 000 euro va inteso in senso cumulativo riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: per esempio, se l’ente ha ricevuto diversi contributi da parte di più enti pubblici, ciascuno sotto i 10.000 euro, ma complessivamente oltre tale importo, il limite si intende superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.
Si tratta, in definitiva, di erogazioni in denaro o benefici in natura nell’ambito di rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto organizzato in forma di impresa oppure nell’ambito del Terzo settore.
Dal 1° gennaio 2024, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il soggetto obbligato abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (articolo 1, comma 125 ter della legge 4 agosto 2017, n. 124).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN