Tra gli istituti giuridici previsti nell’ambito della cosiddetta tregua fiscale di cui alla Legge di bilancio per il 2023 si evidenzia la possibilità di regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Si tratta di:
- irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale;
- che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi.
La definizione agevolata in questione è stata oggetto del provvedimento attuativo del 30 gennaio 2023. Si ritiene utile anche richiamare il documento di prassi pubblicato il 15 maggio 2019, n. 11/E, a cura dell’Agenzia delle Entrate in occasione della precedente medesima normativa.
Sotto il profilo soggettivo, il provvedimento in esame è rivolto tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica e riguarda le seguenti situazioni indicate in via semplificativa nella stessa circolare:
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA, quando la violazione non ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività;
- anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode. Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
- l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
- la mancata iscrizione al VIES.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Il versamento si effettua tramite modello F24 utilizzando il seguente codice tributo: “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.
Non essendo espressamente escluso, si ritiene possibile utilizzare crediti fiscali in compensazione.
Si tenga presente che:
- sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) di cui all’art. 5-quater D.L. 167/1990;
- la procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
- sono altresì escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1 gennaio 2023.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN