Deroga sugli ammortamenti ancora per il 2022 e 2023

Prosegue la possibilità di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, il costo della quota dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Iniziata nel 2020 per fare fronte agli effetti negativi provocati nel sistema economico dalla pandemia da COVID-19, la possibilità di intervenire sulla voce contabile delle quote d’ammortamento, in deroga ai principi dell’art. 2426 c. 1 n. 2 codice civile, è proseguita nel 2021.

Come è noto, il citato articolo del C.C. prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Per le norme fiscali invece, non si fa riferimento alla durata della vita utile del bene, ma si ammette la deduzione del costo, in misura non superiore a quella risultante da un’apposita tabella dei coefficienti di ammortamento risalente al D.M. 31.12.1988.

C’è da dire che il legislatore, in sede di estensione anche al 2022 della sospensione di cui si tratta, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 7-bis dell’art. 60 del D.L. 14.8.2020 104 convertito con modifiche in L. n. 126/2020. Ciò ha comportato l’eliminazione della possibilità che, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, la previsione potesse essere estesa agli esercizi successivi con decreto del MEF.

Quindi, dall’esercizio in corso al 31.12.2022, la norma perde lo specifico intendimento iniziale, per trovare giustificazione in situazioni di più ampio respiro non più specificatamente previste.

In questo contesto generale, per il 2022 e 2023, certamente uno dei motivi che hanno spinto a rinnovare la sospensione delle quote di ammortamento sono gli eventi bellici in Ucraina.

Certamente per questa circostanza, in alcuni comparti economici, si possono essere verificati degli stop o comunque delle disfunzioni negli approvvigionamenti o nella distribuzione, che giustificano il ricorso alla disposizione di cui stiamo trattando.

Tornando ai giorni nostri, è il decreto Milleproroghe 2023 – D.L. n.198/2022 convertito in L. 24.2.2023 n. 14 che all’art. 3 c. 8, riporta un testo normativo in tema di sospensione temporanea delle quote di ammortamento per beni materiali ed immateriali, che agli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022, aggiunge quello in corso al 31.12.2023.

Per l’applicazione della sospensione di cui trattasi, restano ferme tutte le altre condizioni di cui si è detto in precedenti interventi e a cui si rinvia per gli approfondimenti del caso.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo