La libera professione intramuraria chiamata anche “intramoenia” si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa. Questo tipo di attività produce reddito tassabile. Come viene disciplinata dal punto di vista fiscale?
I compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente relativamente al personale
- dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- docente universitario e dei ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati, anche se gestiti direttamente dalle Università;
- laureato medico ed odontoiatra di ruolo dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria delle facoltà di medicina e chirurgia.
L’assimilazione è applicabile a condizione che venga rispettata la disciplina amministrativa che regola l’attività.
I compensi percepiti dal personale dipendente del SSN per l’attività libero professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del Direttore Generale dell’azienda sanitaria, ai fini dell’art.52 c.1 lett. a-bis) del TUIR, costituiscono reddito nella misura del 75%.
Tale disposizione opera nelle sole ipotesi in cui il personale dipendente del SSN, data l’assenza di strutture disponibili presso la propria azienda, sia autorizzato ad esercitare l’attività presso studi professionali privati e non anche nei casi in cui l’attività sia svolta, sempre in forza di apposita autorizzazione, presso strutture private non accreditate oppure sia svolta presso strutture convenzionate.
La Risoluzione 190/E/2001 specifica inoltre che la disposizione non opera se è la stessa azienda sanitaria a scegliere la struttura idonea e ad operare i pagamenti convenuti per gli ambienti, le strutture e le attrezzature locate, salvo il successivo riaddebito al dipendente.
Specializzandi
Il trattamento dei compensi percepiti per l’attività intramuraria svolta dai medici specializzandi è uguale a quello previsto per i dipendenti del SSN, anche se l’attività viene svolta nei confronti di un soggetto giuridico diverso dal titolare del contratto di formazione.
Per le aziende sanitarie pubbliche l’attività intramoenia rappresenta una modalità con cui completare e migliorare il sistema di assistenza e cura che istituzionalmente compete loro.
I proventi che l’ente pubblico ritrae dall’attività libero-professionale intramuraria non concorrono a formare la base imponibile IRES.
Con la Risoluzione 42/E/2007, l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla qualificazione reddituale dei compensi percepiti da medici, dipendenti in rapporto esclusivo dell’azienda sanitaria ospedaliera, che siano autorizzati dalla medesima azienda ospedaliera ad espletare la consulenza medico-legale a titolo personale, al di fuori dell’attività intramuraria.
Si distinguono, in merito:
- le prestazioni medico legali rese all’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento penale, nel qual caso l’attività prestata costituisce esercizio di pubblica funzione. I relativi compensi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. f) del TUIR. Se però il soggetto esercente la pubblica funzione svolge attività di lavoro autonomo o d’impresa, tali compensi perdono la qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per essere attratti nella categoria del reddito di lavoro autonomo o d’impresa. Pertanto l’attività di consulenza assume rilievo anche ai fini dell’IVA, con relativo assoggettamento all’aliquota ordinaria;
- le prestazioni medico legali rese in merito a un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili, nel qual caso è necessario distinguere a seconda che essa sia svolta, o meno, con carattere di abitualità.
Se l’attività è abituale, i compensi sono assoggettati al regime proprio del reddito di lavoro autonomo (art. 53 e 54 del TUIR), con rilevanza anche ai fini dell’IVA. Diversamente, se l’attività è occasionale, i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR), senza alcun rilievo ai fini IVA.
Rita Martin – Centro Studi CGN