L’errato codice natura nella fattura elettronica non è sanzionabile

Con la Circolare n.6 del 20 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema relativo alle conseguenze sanzionatorie derivanti da un’errata indicazione nei file XML delle fatture elettroniche dei codici natura.

Nella fatture elettroniche i codici natura definiscono il trattamento delle operazioni che escono dal campo di applicazione dell’IVA. Ad ogni tipo di inapplicabilità dell’imposta corrisponde una specifica natura IVA che viene indicata con un codice formato composto da una lettera N e da un numero. Così ad esempio, le operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72 hanno codice natura IVA N1, quelle non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 hanno codice natura N2.1 e così avanti per tutti gli altri casi in cui è necessario indicare il motivo della mancata applicazione dell’imposta.

Ma l’errata indicazione del codice natura IVA all’interno di una fattura elettronica inviata allo SDI, se poi tale operazione viene correttamente computata nella liquidazione periodica IVA, può essere considerato un errore meramente formale? L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.6 del 20 marzo 2023, risponde affermativamente.

Tenendo fermo il concetto di base che l’indicazione di un codice natura in luogo di un altro non è mai suscettibile di influire sul risultato della liquidazione periodica IVA in quanto tutti i codici natura indicano operazioni  per le quali non è dovuta l’imposta, è comunque opportuno effettuare un distinguo tra le differenti tipologie utilizzate.

Ad esempio, per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge interno, poiché non risulta alcuna norma specifica che imponga di evidenziare la fattispecie applicata, costituisce un chiaro errore formale.

Così come per il regime forfettario. La fattura senza la corretta indicazione del codice “N2.2” per i soggetti in regime forfettario è un errore meramente formale, in quanto non esiste alcuna norma che richieda di riportare in fattura il richiamo all’opzione esercitata dal contribuente per il regime agevolato in commento.

Al contrario, nessuna concessione sull’obbligo di cui all’art. 21 commi 6 e 6-bis del DPR 633/72 di indicare la natura dell’operazione per tutti i casi di operazioni esenti da IVA ex art. 10 o non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9. La loro omissione avrebbe conseguenze sanzionatorie.

Giovanni Fanni – Centro studi CGN