La Fondazione Enasarco eroga agli iscritti prestazioni previdenziali, in base ai contributi versati durante l’attività lavorativa ovvero in determinate circostanze. Le prestazioni sono indicate e regolamentate dal Regolamento Enasarco del 2013.
Pensione di vecchiaia
Gli iscritti percepiscono di diritto la pensione di vecchiaia se:
- hanno compiuto 67 anni per gli uomini e 66 anni per le donne
- hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva
- la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulta almeno pari a 92.
Gli agenti che hanno cessato la contribuzione obbligatoria o volontaria con almeno 20 anni di anzianità contributiva possono chiedere di essere ammessi al versamento dei contributi volontari necessari al raggiungimento della quota richiesta per l’erogazione della pensione di vecchiaia.
L’importo della pensione è erogato in 13 mensilità ed è determinato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento. Per gli agenti già iscritti alla data del 1° aprile 2004 l’importo della pensione è determinato in base ad altri parametri.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto con pagamento degli arretrati, senza interessi, qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto al percepimento, ovvero dal mese successivo alla data di presentazione e nella misura dovuta all’atto della maturazione del diritto; qualora la domanda pervenga oltre l’anno dalla data del conseguimento del diritto. In questo caso, l’importo è maggiorato del 3% per ogni anno compiuto di ritardo.
È prevista la possibilità di richiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia, di uno o due anni, per gli agenti che abbiano almeno:
- 65 anni compiuti di età anagrafica;
- 20 anni compiuti di anzianità contributiva;
- una somma minima tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 90.
L’ammontare della pensione anticipata è ridotto permanentemente nella misura del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all’età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.
Pensione di invalidità
Gli iscritti possono chiedere la pensione di invalidità se hanno riportato un’invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l’iscrizione alla Fondazione, pari almeno al 67% della capacità lavorativa effettivamente esercitata e se hanno almeno 5 anni di anzianità contributiva obbligatoria, di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.
Pensione di inabilità
È anche possibile richiedere la pensione di inabilità, sempre che gli iscritti abbiano un’assoluta e permanente incapacità all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale e abbiano maturato 5 anni di anzianità contributiva obbligatoria, di cui almeno 1 nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Quest’ultimo requisito non è, tuttavia, necessario nel caso di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità.
Il diritto alla pensione di inabilità si estingue con la ripresa dell’attività lavorativa, che deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.
Rendita contributiva
Gli agenti iscritti alla Fondazione dall’anno che hanno 67 anni compiuti d’età e almeno 5 anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, dal 2024, l’erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo previsto per la pensione di vecchiaia, ridotta del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92.
Pensione ai superstiti di reversibilità e indiretta
I trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione Enasarco sono reversibili in favore dei superstiti dell’iscritto già pensionato al momento del decesso.
Rita Martin – Centro Studi CGN