Con il provvedimento del 6 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva del modello e delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione 730/2023. Resta confermata anche per quest’anno la possibilità di portare in deduzione i contributi e le erogazioni a favore di istituzioni religiose nel limite massimo di 1.032,91 euro per ciascuna erogazione.
Sono pertanto deducibili le somme erogate a favore:
- dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri di culto, dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia per i versamenti destinati al sostentamento dei ministri di culto, di cura delle anime ed amministrazione ecclesiastica;
- della Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi per il fine di culto, istruzione e beneficenza;
- dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per i versamenti destinati ai fini di culto, istruzione e beneficenza;
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per le specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane. In questo caso sono deducibili anche i contributi annuali a favore di queste ultime;
- della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esacrato per l’Europa Meridionale ed enti ad essa collegati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza;
- dell’Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- della Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza;
- dell’Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- dell’Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’articolo 12, comma 1, lettera a) della Legge n. 130 del 28 giugno 2016.
A partire dall’anno di imposta 2022, sarà possibile portare in deduzione anche le erogazioni effettuate in favore dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
Le modalità di pagamento ammesse per fruire della deduzione sono:
- versamento bancario o postale dal quale risulti la finalità per cui è eseguito il versamento;
- carta di debito;
- carta di credito e carte prepagate (il contribuente deve conservare l’estratto conto della società che gestisce la carta);
- assegno bancario o circolare;
Possono, invece, essere effettuate in contanti esclusivamente le erogazioni liberali effettuate in favore:
- della Chiesa Evangelica Valdese purché risultino da apposita attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati. Gli stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo e la causale dell’erogazione liberale. L’attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi (circolare 21/E del 23 aprile 2010 e Risoluzione 69 del 27 giugno 2011);
- dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- dell’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno;
- dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia(UCEBI);
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia(CELI);
- dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia(UCEI).
Per tali Istituzioni religiose è ammessa la quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità di appartenenza su appositi stampati predisposti e numerati dalla comunità stessa, da cui risultino: il numero della quietanza; il cognome, il nome e il comune di residenza del soggetto che, a norma dello statuto della comunità, ha effettuato il versamento; l’importo del contributo versato; la causale della contribuzione e il periodo di imposta al quale si riferiscono i contributi versati (Risoluzione 19.06.2017 n. 72).
Per qualsiasi erogazione liberale, è necessario che la natura di liberalità del versamento venga evidenziata nella ricevuta del versamento bancario o postale o nell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, di debito o prepagata, o sia specificata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario: se in tali documenti non si evince il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente, per fruire della deduzione, deve essere in possesso di apposita ricevuta rilasciata dal beneficiario dell’erogazione dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.
Viviana Laterza – Centro Studi CGN