In cosa consiste il bonus vista? Chi può richiedere il contributo? Con quali modalità di accesso? In che modalità viene erogato il beneficio? Ecco le risposte.
Dal 20 aprile 2023 è attiva la piattaforma web www.bonusvista.it per richiedere il beneficio.
La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) aveva previsto, “al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’istituzione di un fondo, denominato Fondo per la tutela della vista, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Tale fondo, destinato a finanziare il bonus vista, ha tardato a vedere il suo effettivo impiego. Infatti, il provvedimento ministeriale è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 15 dicembre 2022 e l’attivazione della piattaforma per la sua gestione è arrivata soltanto nel mese di aprile 2023.
Ma in cosa consiste il bonus vista? È un contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive. Il buono può essere richiesto dai membri dei nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000 euro che, a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato (o acquisteranno) occhiali da vista o lenti a contatto correttive. È utilizzabile soltanto una volta per ciascun membro del nucleo familiare, con riferimento agli acquisti effettuati nel triennio 2021-2023.
I cittadini possono scegliere di riceverlo sotto forma di voucher di 50 euro, che sarà emesso contestualmente alla domanda e potrà essere speso immediatamente presso gli esercizi commerciali accreditati oppure, in alternativa, sotto forma di rimborso delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio 2023. Nell’istanza di rimborso, da inviare entro il 3 luglio 2023, andrà indicato l’IBAN presso il quale si intende ricevere l’accredito della somma e allegata copia della fattura (o scontrino) attestante l’acquisto.
La domanda è inviabile a partire dal 5 maggio accedendo alla piattaforma web www.bonusvista.it direttamente dal cittadino tramite SPID, CIE o CNS. La piattaforma resterà attiva fino al 31 dicembre 2023 e l’erogazione procederà fino a esaurimento dei finanziamenti messi a disposizione dal Governo in base all’ordine cronologico delle domande.
Il bonus vista non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
I contribuenti potranno detrarre, ai sensi dell’art. 15 del dpr 917/86, soltanto le spese effettivamente rimaste a carico proprio, al netto del contributo (o rimborso) ricevuto.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN