Scade il 30 giugno il termine per il versamento dei diritti camerali, oppure il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Passiamo in rassegna le regole e i meccanismi di calcolo del diritto dovuto dai soggetti obbligati.
Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici di rappresentanza in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso.
Per l’anno 2023, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11.11.2022, n. 339674, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2023, che rimangono invariati rispetto al 2022. Il diritto annuale dovuto per il 2023 viene determinato considerando anche quanto già disposto dal DM del MI.S.E del 12.03.2020 che tiene conto della maggiorazione del 20% destinata al finanziamento di progetti strategici. Resta confermata anche la riduzione del 50% degli importi dovuti.
Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, vale a dire le società di persone, di capitali, cooperative e consorzi, devono determinare l’importo tenendo conto del fatturato ai fini IRAP del 2022 in relazione alle seguenti aliquote:
Per il 2023, la determinazione dell’importo dei diritti camerali deve osservare quanto segue:
- gli importi complessivi determinati devono essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati;
- si calcola l’importo dovuto per ciascuno scaglione applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali;
- gli importi minimo e massimo tengono conto della novità. La misura prevista per la prima fascia di fatturato sarà pari a € 100,00, mentre l’importo massimo da versare non potrà superiore a € 20.000,00.
- si deve tener conto dell’eventuale maggiorazione del 20% deliberata dalla competente CCIAA per il finanziamento dei progetti strategici;
- le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.
Per esempio, si consideri l’impresa Rossi S.r.l., iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso CCIAA che ha deliberato la maggiorazione del 20%, con una unità locale nella stessa provincia, che ha dichiarato, per il 2022, un fatturato di € 1.590.450,00.
Per il 2023, le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese individuali nonché dagli altri soggetti obbligati, sono le seguenti:
Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.
Il versamento va effettuato mediante modello F24, con indicazione della provincia in cui risiede il soggetto, il codice tributo 3850, l’anno di riferimento 2023 e l’importo da versare.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN