Ha diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI il padre che si è dimesso, entro il primo anno di vita del bambino, dopo aver fruito del congedo di paternità obbligatorio? Ecco i chiarimenti dell’Inps.
Il Decreto Legislativo sulla conciliazione tempi vita-lavoro (D.Lgs. n. 105/2022), le cui disposizioni sono in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto modifiche rilevanti al Testo unico sulla maternità e paternità.
Con riferimento alla tutela dei lavoratori padri, il Decreto ha reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio, modificandone in parte la disciplina e rinominato il congedo sostitutivo al congedo di maternità nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in congedo di paternità alternativo.
Il Legislatore ha inoltre esteso il divieto di licenziamento previsto a tutela delle lavoratrici madri, sino al compimento di un anno d’età del bambino, anche ai lavoratori che abbiano fruito del congedo di paternità ovvero del congedo di paternità alternativo.
Il Testo unico sulla maternità e paternità prevede poi un’ulteriore tutela per i lavoratori genitori. Infatti, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. Tale disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
Alla luce delle nuove disposizioni, con Circolare del 20 marzo 2023, n. 32 e successivamente con il Messaggio n. 1356/2023, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alla possibilità per il lavoratore padre dimissionario che abbia fruito di uno dei congedi di paternità sopra richiamati, e comunque sino al compimento di un anno d’età del figlio, di accedere all’indennità di disoccupazione ove rispetti i requisiti normativamente previsti.
Conseguentemente, alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa di dimissioni volontarie rassegnate dal padre lavoratore dipendente, in capo al datore di lavoro nasce l’obbligo di pagare la contribuzione aggiuntiva per il finanziamento della misura di sostegno al reddito (cosiddetto ticket di licenziamento).
In particolare, l’obbligo contributivo, già previsto nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio e, pertanto, in questa seconda ipotesi il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino.
L’Inps specifica inoltre:
- che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte in attesa della pubblicazione della Circolare n. 32/2023, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla sede Inps territorialmente competente;
- qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute dal 13 agosto 2022 e sino al 11 aprile 2023, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere al versamento del ticket di licenziamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del Messaggio n. 1356/2023 (entro il 16 luglio 2023) senza aggravio di sanzioni e interessi e inviando i flussi regolarizzativi, entro la medesima data, con i nuovi codici “1S” e “M400”.
Infine, i datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato