L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 132123 del 18 aprile 2023, ha dettato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9, co. 4 del DL 176/2022, recante la disciplina della diluizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.
L’art. 9, co. 4 del DL 176/2022 ha introdotto la possibilità di dilazionare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, ex art. 121 comma 1 del DL 34/2020, comunicati all’amministrazione finanziaria entro il 31 marzo 2023. Nello specifico si intendono le spese detraibili relative a:
- superbonus (art. 119 del DL 34/2020);
- bonus eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter del DL 34/2020);
- sismabonus (art. 16, commi da 1-bis e 1-septies del DL 63/2013).
La diluizione in 10 rate annuali potrà essere effettuata con riferimento alla quota residua delle rate dei crediti riferite a:
- gli anni 2022 e seguenti per crediti da superbonus (art. 119 del DL 34/2020) derivanti da comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o sconto in fattura che sono state inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022;
- gli anni 2023 e seguenti per crediti da superbonus (art. 119 del DL 34/2020) derivanti da comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o sconto in fattura che sono state inviate all’Agenzia delle Entrate tra il 1° novembre e il 31 marzo 2023;
- gli anni 2023 e seguenti per crediti da bonus eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter del DL 34/2020) e sismabonus (art. 16, commi da 1-bis e 1-septies del DL 63/2013) derivanti da comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 marzo 2023.
Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione lunga non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.
La comunicazione relativa alla scelta dei fornitori e dei cessionari di dilazionare il credito in 10 rate annuali di pari importo si potrà presentare a partire dal 2 maggio 2023 accedendo all’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.
A partire dal 3 luglio 2023 l’accesso sarà aperto anche agli intermediari muniti di delega alla consultazione del cassetto fiscale, in modo che questi possano operare per conto di fornitori e cessionari titolari dei crediti. In tale caso, il titolare dei crediti verrà comunque avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN