Tra gli altri rinvii, il “Decreto milleproroghe 2023” consente di sterilizzare le perdite d’esercizio anche per il 2022. Ma attenzione, deve essere assicurata la continuità aziendale.
Il D.L. n. 198/2022 convertito in L. n.14/2023 (art. 3 c. 9 intervenendo sull’art. 6 c. 1 D.L.23/2020 – L. n.40/2020) ha rinnovato anche per l’esercizio in corso al 31.12.2022, la possibilità di rinviare il termine entro il quale si devono adottare gli opportuni provvedimenti previsti nel caso di perdite d’esercizio.
Pertanto, nei casi di riduzione del capitale anche al di sotto del minimo legale o di perdite del capitale, si dispone che, fermo restando la necessità della deliberazione da parte dell’assemblea dei soci:
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, può essere differito all’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo al 31.12.2022 (ordinariamente il 30 aprile 2028);
- il termine entro il quale ridurre il capitale e aumentare il medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può essere differito all’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo al 31.12.2022 (ordinariamente il 30 aprile 2028). Fino ad allora, non sarà operativa la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite rinviate dovranno essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Originariamente questa disposizione fu emanata in piena emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 (D.L. n. 23/2020) per fronteggiare le enormi difficoltà in cui si erano improvvisamente ritrovate moltissime attività economiche; e ancora oggi essa continua a sostenerle.
Ma bisogna tenere presente una cosa molto importante e cioè che, dal 2021, non è stata rinnovata la disposizione di deroga alla continuità aziendale, che invece accompagnò le disposizioni di sterilizzazione delle perdite degli anni 2019 e 2020.
Essa infatti non è stata più riproposta, anche se in alcune situazioni le conseguenze in termini commerciali della guerra in Ucraina certamente non sono da meno di quelle collegate alla pandemia da COVID-19.
Pertanto, nei casi di sterilizzazione delle perdite, l’organo amministrativo dovrà predisporre un piano d’impresa a cinque anni, tale da garantire la ripresa dei risultati positivi di gestione economico-finanziaria, monitorandone costantemente l’andamento per verificarne la realizzazione.
Come sappiamo, l’organo amministrativo è chiamato a valutare le voci di bilancio nell’ottica della prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale (OIC 11).
Ancora, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, l’imprenditore individuale e gli amministratori di società devono adottare le misure idonee / istituire l’assetto organizzativo-amministrativo e contabile, per rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale-economico-finanziario e verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, rilevando gli specifici segnali di allerta (art. 3 D. Lgs. n.14/2019).
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo