Regime forfetario e start up: cosa si intende per mera prosecuzione?

I contribuenti forfetari che intraprendono una nuova attività possono usufruire, per i primi cinque anni, dell’applicazione di un’aliquota ridotta del 5%, in luogo di quella ordinariamente prevista del 15%. Tra le cause ostative a tale agevolazione vige quella secondo la quale la nuova attività non dev’essere “mera prosecuzione” di una attività precedentemente svolta: ma cosa si intende per mera prosecuzione?

L’art.1 c. 65 della Legge 190/2014 prevede la possibilità per il contribuente forfetario di usufruire dell’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni di attività, qualora la stessa non sia, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Non vi è causa ostativa invece se l’attività svolta in precedenza consiste nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.

Il criterio della mera prosecuzione deve essere verificato anche nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause involontarie del lavoratore dipendente (Circolare 10/E/2016).

Importanti chiarimenti sul concetto di “mera prosecuzione” sono stati forniti anche con la Circolare 17/E/2012: l’Agenzia infatti ha stabilito che la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale, con valutazione caso per caso.

Ciò significa che la mera prosecuzione esiste quando la nuova attività è diversa dalla precedente dal punto di vista formale, ma viene di fatto esercitata nello stesso luogo, con l’utilizzo dei medesimi beni e nei confronti della medesima clientela (Risposta 161/2020).

La verifica deve essere sempre effettuata nel caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nel caso di un contratto co.co.co. o di lavoro dipendente a tempo determinato, la mera prosecuzione deve essere verificata solo se il contratto era svolto per un periodo superiore alla metà del triennio antecedente la nuova attività.

Costituisce sempre causa ostativa all’accesso al regime agevolato l’esercizio di un’attività svolta in prevalenza nei confronti di datori di lavoro, o di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili, con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni antecedenti.

La mera prosecuzione non deve essere verificata:

  • se l’attività precedentemente svolta consisteva nella pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di attività professionale;
  • se l’attività precedentemente svolta consisteva in prestazioni occasionali.

Rita Martin – Centro studi CGN