Il Decreto Lavoro recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha introdotto, tra le altre misure, l’Assegno di inclusione quale strumento di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. La misura troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.
L’Esecutivo ha inoltre riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi a favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione.
Ai fini della fruizione dell’agevolazione, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, l’assunzione dovrà avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, ovvero anche mediante contratto di apprendistato.
Inoltre il beneficio potrà essere riconosciuto:
- per un periodo massimo di 12 mesi;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) della Legge n. 388/2000, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
L’esonero può essere riconosciuto anche nel caso di assunzione a tempo determinato. Infatti, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Il beneficio è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti per l’assunzione a tempo determinato.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) appositamente realizzato dall’Inps al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e il rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari dell’Assegno di inclusione.
Il Decreto Lavoro ha poi previsto un’ulteriore agevolazione a favore delle agenzie per il lavoro. Alle agenzie per il lavoro è, infatti, riconosciuto, per ogni beneficiario dell’Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo.
Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- possesso del DURC, attestante la regolarità contributiva;
- rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- essere in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla normativa in materia di collocamento obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla Legge n. 68/1999.
Infine, si segnala che le agevolazioni sono concesse nel rispetto e nei limiti di cui al regime degli aiuti di Stato “de minimis”.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato