La Commissione Europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Infatti, in precedenza il beneficio era stato autorizzato solamente per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate sino al 30 giugno 2022, lasciando così nell’incertezza i datori di lavoro, potenziali beneficiari dell’agevolazione, in merito allo stanziamento di nuove e ulteriori risorse.
A seguito dell’autorizzazione dell’Unione Europea, l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023 fornendo così le istruzioni operative per l’applicazione dell’agevolazione e per il recupero della contribuzione versata dal datore di lavoro per il periodo luglio 2022 – giugno 2023.
Datori di lavoro che possono accedere ai benefici
L’esonero può essere riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Non possono, invece, accedere all’agevolazione:
- le Pubbliche Amministrazioni;
- le imprese operanti nel settore finanziario che svolgono le attività classificate dai codici Ateco 64, 65 e 66 (classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities);
- datori di lavoro domestici.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (sino a 35 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Possono essere oggetto di agevolazione anche le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche nel caso in cui la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
L’esonero non può essere applicato con riferimento ai rapporti di apprendistato, ai contratti di lavoro domestico, ai contratti di lavoro intermittente anche se stipulato a tempo indeterminato e alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari:
- a 6.000 euro annui per le assunzioni/trasformazioni avvenute nel periodo luglio 2022 – dicembre 2022;
- a 8.000 euro annui per le assunzioni/trasformazione effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato. Tuttavia, l’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Requisiti di accesso al beneficio
Per la fruizione dell’agevolazione non si applica la normativa in materia di principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Valgono, invece, le disposizioni di cui ai commi 1175 e 1176 dell’articolo 1 Legge n. 296/2006. Pertanto, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (regolare possesso del DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In relazione ai requisiti specifici il diritto alla legittima fruizione del beneficio è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione ovvero della trasformazione, delle seguenti condizioni:
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione/trasformazione, non deve avere compiuto 36 anni;
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve mai essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione/trasformazione, e non devono procedere nei 9 mesi successivi all’assunzione/trasformazione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva (non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero i licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto).
Con riferimento ai precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la Circolare INPS n. 57/2023 specifica che gli eventuali periodi di apprendistato svolti in precedenza, i rapporti di lavoro intermittente a chiamata a tempo indeterminato ovvero la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.
Invece, non si può accedere all’agevolazione under 36 nel caso in cui:
- il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
- un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
Il riconoscimento dell’esonero costituisce, inoltre, un aiuto di Stato e, pertanto, è necessario rispettare le condizioni stabilite dal nuovo Quadro Temporaneo “Temporary Crisis and Transition Framework”, approvato dalla Commissione Europea.
Recupero della contribuzione
Il recupero della contribuzione già versata per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo da luglio 2022 a giugno 2023 possono essere effettuate esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
I datori di lavoro del settore agricolo potranno invece effettuare il recupero degli arretrati sia per il 2022 che per il 2023 solamente nel flusso PosAgri di competenza del mese di settembre 2023.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato