Nella pratica commerciale può accadere che venga effettuato un pagamento non dovuto a favore di un fornitore. Ciò può accadere perché il debitore ha commesso un errore materiale o a causa di una fattura pagata due volte o, ancora, perché il debitore si era erroneamente ritenuto tale ma in realtà non aveva alcun debito. Cosa fare in questi casi per recuperare la somma erroneamente pagata?
Quando per errore si effettua un pagamento non dovuto tramite bonifico bancario, è possibile annullare l’operazione prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 11 del 2010.
In genere, l’accredito di un bonifico avviene nel giro di 1 o 2 giorni se il beneficiario che lo riceve è cliente presso la stessa banca del pagatore o nel giro di 3 o 5 giorni se il beneficiario ha un conto presso una banca differente.
Nel caso in cui si rientri ancora nei tempi per revocare il bonifico, ci si può collegare al sito web della propria banca (home banking) e verificare lo stato del bonifico. Se il bonifico risulta ancora in attesa di esecuzione tramite l’apposita funzione è possibile annullare l’operazione di bonifico effettuata. Se invece il bonifico è già stato eseguito si può tentare di risolvere la questione contattando la banca. Coloro che non usano l’home banking, invece, possono recarsi fisicamente allo sportello bancario e chiedere la revoca immediata del bonifico.
Nel caso di un pagamento effettuato tramite bonifico bancario istantaneo, le cose si complicano un po’. Il bonifico istantaneo è, per sua natura, a differenza di un normale bonifico ordinario, un bonifico irrevocabile, e come tale non può essere annullato come avviene con il bonifico ordinario.
Cosa fare allora quando è troppo tardi ed il bonifico non può più essere annullato perché non ci si trova nelle condizioni legittime per poter effettuare l’operazione di annullamento del pagamento errato?
L’articolo 17 del D.Lgs. n. 11/2010 stabilisce che “una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l’ordine di pagamento non può essere revocato dall’utilizzatore”. Nel momento in cui la somma è già stata accreditata sul conto corrente del beneficiario non è più possibile revocare il bonifico tramite l’annullamento dell’operazione (in gergo tecnico si dice che non è più possibile effettuare il recall del bonifico).
Occorre allora attivarsi per ottenere la restituzione della somma. L’articolo 2033 (indebito oggettivo) del Codice Civile dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. L’indebito oggettivo si ha quando il rapporto che con il pagamento si intendeva soddisfare non è valido o non esiste.
Ciò premesso, se un soggetto (cosiddetto solvens) effettua una prestazione senza esservi tenuto, da quel momento nasce un’obbligazione in capo a chi (cosiddetto accipiens) ha ricevuto la prestazione (l’obbligo di restituire).
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha, quindi, il diritto di “ripetere” ciò che ha pagato. Inoltre ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento (se chi lo ha ricevuto era in mala fede) o dal giorno della domanda (se chi lo ha ricevuto era in buona fede).
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un bonifico per un pagamento non dovuto è opportuno inviare al destinatario del bonifico una comunicazione tramite PEC (o raccomandata ordinaria) nella quale si richiede in modo formale la restituzione della somma versata per errore.
Nel caso in cui, chi ha ricevuto per errore il bonifico non avesse intenzione di restituire la somma ricevuta indebitamente sul proprio conto corrente, allora si può richiedere l’assistenza di un avvocato per valutare di intraprendere un’azione giudiziaria.
Quali sono le conseguenze per la mancata restituzione? Il soggetto che per errore ha ricevuto sul proprio conto corrente una somma di denaro, nel momento in cui dovesse rifiutarsi di restituire la somma che gli è stata versata, potrebbe andare incontro a un illecito di tipo civile o in alcuni casi a conseguenze di tipo penale.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN