Gli Enti non commerciali che hanno assunto la qualifica di “Enti del Terzo Settore” a seguito dell’avvenuta iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sono tenuti al deposito del bilancio.
La scadenza ordinaria per il deposito del bilancio presso il RUNTS, prevista dall’articolo 48 del Codice del Terzo Settore (D.Lvo 117/2017), è il 30 giugno di ogni anno.
Si tratta di un termine fisso, rimanendo invariato anche nel caso di Ente con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Sono tuttavia previsti termini diversi a seconda della tipologia di ETS (APS, ODV, ONLUS) e della data di effettiva iscrizione al RUNTS che abbiamo trattato in un precedente articolo (Redazione e deposito dei bilanci al RUNTS per gli Enti del Terzo Settore: chiariti i termini).
Pertanto, al di là di casi particolari, il bilancio dell’esercizio 2022 per un ETS deve essere oggetto di deposito presso il RUNTS entro il 30/06/2023.
Si fa presente che il Codice del Terzo Settore non prevede un termine entro il quale l’Ente deve procedere all’approvazione del bilancio (come invece avviene per le imprese), ciascun Ente lo definisce all’interno del proprio Statuto.
In data 29/07/2022 XBRL Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un foglio elettronico contenente la bozza della struttura e del contenuto della Tassonomia XBRL per gli ETS, al fine di ricevere indicazioni e commenti utili atti al suo perfezionamento. Ad oggi non sono stati pubblicati aggiornamenti, pertanto la tassonomia XBRL per i bilanci degli Enti del Terzo Settore non è ancora definitiva, conseguentemente il deposito del bilancio presso il RUNTS avverrà, almeno per quest’anno, predisponendo i documenti in formato PDF/A, da trasmettere telematicamente mediante la compilazione di un’apposita pratica direttamente sul sito istituzionale del RUNTS.
Gli schemi di bilancio da adottare sono quelli previsti dal DM 39/2020, che si dividono di due distinte tipologie:
- per gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, non inferiori a 220.000 euro, il bilancio, da redigere secondo il principio di competenza economica, è formato da:
- Stato Patrimoniale (Mod. A);
- Rendiconto Gestionale (Mod. B);
- Relazione di Missione (Mod. C).
- per gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto secondo il principio di cassa, in tal caso lo schema da adottare è il Rendiconto per cassa (Mod. D), che comprende delle specifiche annotazioni in calce al fine di documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte diverse da quelle di interesse generale e il rendiconto delle attività di raccolta fondi svolte nel corso dell’esercizio.
La redazione del bilancio d’esercizio per gli ETS avviene in conformità alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione previsti dagli articoli 2423, 2423bis e 2426 del Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali, in quanto compatibili con l’assenza di scopo di lucro, e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano gli Enti del Terzo Settore. Anche nel caso di bilancio secondo il principio di cassa, la redazione si deve ispirare ai principi e ai criteri precedentemente indicati, in quanto applicabili.
In relazione agli schemi previsti per i bilanci da redigere in forma ordinaria il Principio Contabile OIC 35 ha integrato lo schema di Rendiconto Gestionale previsto dal DM 39/2020 con l’aggiunta delle seguenti voci:
- svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, per la rilevazione delle svalutazioni per perdita durevole di valore, tale voce è stata aggiunta alle sezioni A) costi e oneri da attività di interesse generale, B) costi e oneri da attività diverse ed E) costi e oneri di supporto generale;
- accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali, per la rilevazione delle somme ricevute dall’ente e destinate dall’organo amministrativo a progetti specifici, in contropartita all’apposita riserva del Patrimonio Netto vincolato, tale voce è stata aggiunta alle sezioni A) costi e oneri da attività di interesse generale ed E) costi e oneri di supporto generale;
- utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali, per la rilevazione del rilascio della riserva vincolata in proporzione all’esaurirsi del vincolo o, nel caso di non definizione della durata del vincolo, in proporzione all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’ente, tale voce è stata aggiunta alle sezioni A) costi e oneri da attività di interesse generale ed E) costi e oneri di supporto generale.
Ricordiamo inoltre che, a seguito degli emendamenti all’OIC 35 pubblicati il 2 marzo 2023, è prevista la facoltà di non presentare il bilancio comparativo dell’esercizio precedente in occasione della predisposizione del primo bilancio dell’Ente da presentare secondo i nuovi schemi.
Paola Cogo – Centro Studi CGN