Qual è il trattamento fiscale ai fini IVA per la raccolta speciale di rifiuti come pile e accumulatori presso i centri di raccolta?
La rapida evoluzione delle tecnologie elettriche ed elettroniche ha portato a un aumento significativo nell’uso di apparecchiature elettroniche come personal computer, tablet, smartphone, elettrodomestici e molti altri dispositivi, ognuno dei quali alimentato da pile e accumulatori di vario tipo.
Tuttavia, con il progresso tecnologico, sorge la necessità di affrontare adeguatamente il problema della gestione dei rifiuti speciali derivanti dall’uso di queste apparecchiature. La gestione corretta di tali rifiuti è diventata cruciale per preservare l’ambiente e promuovere la sostenibilità a lungo termine.
Per questa ragione, la gestione adeguata dei rifiuti speciali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche comporta la corretta raccolta, il trattamento e il riciclo di tali rifiuti.
Questo importante processo, oltre a consentire il corretto smaltimento dei rifiuti speciali riduce il rischio di inquinamento ambientale e garantisce che i materiali preziosi e recuperabili che si trovano all’interno delle apparecchiature che gettiamo siano estratti e utilizzati nuovamente, riducendo la necessità di nuove estrazioni di risorse naturali.
La gestione dei rifiuti speciali, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, coinvolge diversi attori, organizzazioni ed enti che spesso lavorano in sinergia per garantire che tutto il processo di smaltimento vada a buon fine.
Questi enti assicurano che i rifiuti speciali vengano raccolti in modo appropriato e inviati ai siti preposti al trattamento e al riciclaggio adeguati. Nel contesto delle normative fiscali relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sorgono spesso dubbi sul corretto trattamento fiscale applicabile ai servizi connessi alla raccolta speciale dei rifiuti.
In particolare, si evidenzia che esistono oggettive condizioni di incertezza circa l’assoggettamento a IVA delle somme corrisposte ai Centri di Raccolta in merito ai corrispettivi erogati a ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta.
E così, con la risposta 329 del 15 maggio 2023 ad un interpello presentato da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi previsti ai sensi degli articoli 6, comma 3 e 7, comma 6 del D.Lgs. 188/2008 ed erogati dai produttori di pile e accumulatori e dai sistemi collettivi e individuali delegati per la loro gestione ai centri di raccolta comunali non sono soggetti a IVA.
Questa regola vale sia per il ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta, che per i corrispettivi incrementali erogati in funzione della differenza anno su anno della raccolta.
Nella risposta fornita dall’Agenzia, viene precisato come tali corrispettivi siano mere erogazioni di denaro non soggette a IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/72.
Nel caso invece in cui i sistemi collettivi e individuali erogano corrispettivi per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio, il servizio può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10% così come previsto dal n. 127 sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.
Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate precisa che, dal momento che le questioni sollevate con l’interpello n. 329/2023 riguardano un settore la cui disciplina IVA è strettamente legata alle disposizioni del Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006 modificato dal D.Lgs n. 116/2020) è alle disposizioni di quest’ultimo che bisogna fare riferimento per individuare il corretto trattamento IVA da applicare alle diverse fattispecie.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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