La circolare n. 48 del 17.5.2023 illustra i contenuti del “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS”, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18.1.2023.
Per effetto della soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS (oggi riconducibili unicamente all’INPS) e tenuto conto delle diverse gestioni previdenziali affidate oggi all’Istituto, si è reso necessario adottare un unico Regolamento delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi, proprio per disciplinare in maniera sistematica tutto il contenzioso amministrativo.
Pertanto il Regolamento detta le procedure per la definizione delle decisioni di competenza dei Comitati e delle Commissioni (a livello centrale e periferico), che operano in tema di ricorsi amministrativi di loro competenza.
Il ricorso amministrativo deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dall’interessato oppure tramite patronati o altri intermediari abilitati, dietro rilascio di regolare mandato da parte dell’interessato, da allegare al ricorso.
Il ricorso indirizzato ad un Comitato diverso da quello competente è da considerarsi validamente presentato, nella stessa data, al Comitato competente a decidere.
Infatti, in questo caso, l’ufficio ricevente provvede a trasmettere tempestivamente il ricorso all’ufficio competente, ai fini della decisione dello stesso da parte del Comitato competente.
Dopo la presentazione del ricorso amministrativo, l’Istituto, sussistendone i presupposti, eserciterà i suoi poteri di autotutela, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato.
L’istruttoria del ricorso viene svolta dalla struttura territorialmente competente oppure dalla Direzione centrale che trasmetterà alla Segreteria del Comitato il fascicolo elettronico composto:
- dal ricorso, corredato dai documenti e dagli atti eventualmente prodotti dal ricorrente;
- dalla relazione istruttoria, corredata dalla documentazione di supporto;
- dallo schema della proposta di deliberazione.
L’istruttoria è passibile di approfondimenti che potranno essere chiesti dallo stesso Comitato (e, in generale, essere effettuati entro trenta giorni), per acquisire ulteriori elementi utili alla decisione.
Il termine per la decisione del ricorso è di novanta giorni dalla data di ricezione dell’atto, attestata dal protocollo informatico. Comunque, il Comitato ha potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito, anche dopo la scadenza del predetto termine di novanta giorni.
Tutte le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi sono effettuate in via telematica e così il ricorrente potrà consultare in via telematica lo stato del ricorso.
Le deliberazioni assunte saranno trasmesse dalla Segreteria dei Comitati alla struttura territorialmente competente, che, salvo i casi di sospensione, darà esecuzione al dispositivo.
La revoca delle deliberazioni del Comitato può essere esercitata in presenza di nuovi o ulteriori elementi rilevati d’ufficio, e nel rispetto dei termini entro i quali è possibile la modifica del provvedimento oggetto della delibera, laddove siano normativamente previsti.
Infine, con il messaggio n. 1900 del 23.5.2023, l’INPS si è soffermata sui provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, indicando che, i relativi ricorsi amministrativi notificati successivamente al 17 maggio 2023, devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione dei predetti provvedimenti. Per i provvedimenti notificati precedentemente, vige invece il più ampio termine di 60 giorni.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN