L’indennità di maternità è una indennità economica che viene pagata alle lavoratrici autonome assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio e quindi, in definitiva, durante il periodo di tutela della maternità. Chiariamo quali sono i requisiti per beneficiarne, i profili fisali, dichiarativi e previdenziali.
Requisiti e vincoli per la percezione
La percezione dell’indennità economica non comporta però l’obbligo di astensione dalla attività lavorativa. Essa è rivolta alle lavoratrici appartenenti alle seguenti gestioni previdenziali gestite dall’INPS: artigiani/ commercianti/coltivatori diretti/imprenditori agricoli/pescatori autonomi/gestione separata. Le lavoratrici, per poter ottenere l’indennità, dovranno essere iscritte alla gestione INPS di riferimento ed essere in regola con il pagamento della relativa contribuzione almeno durante i mesi del periodo di maternità oggetto di indennità. L’indennità è pagata dall’INPS a seguito di domanda presentata dall’avente diritto. La medesima indennità di maternità è riconosciuta anche alle lavoratrici autonome iscritte alle rispettive casse di previdenza professionali che nei propri statuti stabiliscono entità dell’importo riconosciuto e modalità di presentazione della domanda.
I profili fiscali
Vediamo ora quali sono i risvolti fiscali conseguenti alla percezione delle somme in analisi e i relativi adempimenti che la percipiente deve porre in essere. Preliminarmente si segnala che il pagamento dell’indennità viene certificato dall’erogante, si esso INPS o Cassa Previdenziale, mediante la certificazione CU e all’atto della erogazione lo stesso è obbligato ad operare la ritenuta del 20% a titolo di acconto. Fiscalmente quanto percepito rappresenta un reddito che deve essere sottoposto a tassazione; infatti, a mente dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 917/86 (TUIR) “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
I profili dichiarativi
La logica conseguenza, ribadita anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E/2012, è che quanto percepito andrà tassato nello stesso modo in cui viene tassato il reddito che va a sostituire. Pertanto, qualora la lavoratrice percipiente sia titolare di partita IVA, la somma percepita dovrà essere indicata:
- nel quadro RE, rigo RE3 “altri proventi lordi”, se la percipiente è una professionista ed indicherà la ritenuta subita nel rigo RE26;
- nel quadro RG, rigo RG10 “altri componenti positivi” codice 6, se la percipiente è una imprenditrice in regime contabile semplificato ed indicherà la ritenuta subita nel rigo RG37 campo 6;
- nel quadro RF, rigo RF31 “altre variazioni in aumento” codice 99, se la percipiente è una imprenditrice in regime contabile ordinario ed indicherà la ritenuta subita nel rigo RF102 campo 6. Naturalmente ciò vale solo se l’importo percepito a titolo di indennità non sia già compreso nel risultato di esercizio dell’impresa perché rilevato nella contabilità quale provento;
- nel quadro LM, rigo LM22 includendola tra i “componenti positivi” se la percipiente è una imprenditrice in regime contabile forfettario ed indicherà la ritenuta subita nel rigo LM41.
Nel caso in cui la percipiente sia invece socia di società di persone, socia di associazione professionale o collaboratrice di impresa familiare, l’indennità andrà dichiarata nel quadro RH compilando un rigo specifico ed ulteriore rispetto ai righi della/e partecipata/e avendo cura di indicare in detto rigo esclusivamente l’indennità percepita e la relativa ritenuta a titolo di acconto.
I profili previdenziali
Si evidenzia inoltre che l’indennità di maternità di cui si discute, in quanto costituente reddito della stessa categoria di quello sostituito, concorre alla base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali da versare alla relativa gestione secondo le ordinarie modalità.
Da ultimo si analizza un caso particolare: l’indennità di maternità dell’imprenditrice agricola. Dato che la tassazione di questa imprenditrice avviene su base catastale secondo i principi dei redditi fondiari si deve ritenere che l’indennità (da intendersi per i noti ed enunciati principi, indennità erogata in sostituzione del reddito agrario) non debba essere tassata in quanto la tassazione del reddito agrario “ingloba” anche l’indennità di maternità percepita dall’imprenditrice agricola. In altri termini, dichiarando l’intero reddito agrario sui terreni condotti nell’anno, l’imprenditrice tassa anche l’indennità ricevuta a nulla rilevando che l’importo ricevuto superi, eventualmente, il reddito agrario dichiarato (cfr. Circolare Agenzia Entrate 30.12.2003 n. 59).
Ellis Asquini – Centro Studi CGN