I soggetti disabili hanno diritto alla deduzione in dichiarazione delle spese di assistenza specifica. Vediamo di seguito quale importo è deducibile, come deve essere predisposta la certificazione dell’istituto di degenza ai fini della detraibilità e quali sono i documenti necessari per dedurre la spesa.
Quali sono i soggetti disabili che hanno diritto alla deduzione?
Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione.
Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, c. 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui alla Legge 104/92 all’art. 3, c. 3, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, c. 1.
Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 79/E2016).
I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione per la Legge 104/92: in questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della Legge 448/98).
Quali sono le spese ammesse in deduzione?
Sono deducibili le spese mediche generiche (ticket, farmaci) e le spese di assistenza specifica.
Sono considerate spese di assistenza specifica quelle relative a prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- assistenza resa da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- assistenza resa da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- assistenza resa da personale con la qualifica di educatore professionale e da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese dai soggetti individuati dal D.M. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica purché nel documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (Circolare 19/E/2012).
La stessa Circolare ha ammesso la deduzione anche per le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Non sono invece deducibili:
- le spese per le prestazioni svolte da un pedagogista in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato un professionista sanitario (Circolare 3/E/2016– risposta 1.2);
- i compensi corrisposti a persone non qualificate o le spese riguardanti prestazioni di carattere puramente alberghiero sostenute in caso di ricovero presso strutture ospedaliere. Non è prevista infatti la deduzione dell’intera retta pagata, ma solo della parte inerente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfettaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza (Circolare 24/E/2004– risposta 2.1). Pertanto, se la spesa medica è stabilita forfettariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla delibera della Regione;
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle relative all’acquisto dei dispositivi medici. Tali spese danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte eccedente di 129,11 euro e pertanto vanno indicate nel rigo E1 del Modello 730. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità, il diritto alla detrazione del 19% potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta, da indicare nel rigo E3 (Circolare 24/E/2022);
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute ha precisato che tale attività è di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico–educativo; non è pertanto di natura sanitaria e non rileva nemmeno il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di uno psicologo (Circolare 24/E/2022);
- le spese sostenute per gli OSS che rientrano in detrazione ai righi E 8/10 codice 15.
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.
Quali documenti sono necessari per usufruire della deduzione?
Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto (Circolare 39/E/2010 – risposta 3.1).
Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.
Occorrono inoltre:
- certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della Commissione medica istituita o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
- autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 c.c. e qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, è necessaria l’annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.
Per le spese di assistenza specifica sono inoltre necessari:
- fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica;
- fattura o altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi, rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;
- se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla delibera della Regione.
Rita Martin – Centro Studi CGN