Modello 730/2023 tramite CAF e professionisti: controlli a prova di privacy

La presentazione del modello 730/2023 e la conservazione dei documenti rappresentano due aspetti fondamentali alla base del rapporto contribuenti e fisco. Una volta che viene presentata la dichiarazione fiscale, si rende necessario conservare i documenti per poterli esibire in caso di richiesta in sede di controllo.

L’Agenzia delle Entrate svolge verifiche che si concretizzano in:

  • controlli formali da effettuarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
  • controlli sostanziali da svolgersi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Per quanto concerne i documenti da conservare, il contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria affinché venga verificata la conformità dei dati riportati nella dichiarazione e più in generale tutti i documenti che dimostrino il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

A partire da quest’anno, però, non può sfuggire la rilevante novità per CAF e professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità per l’assistenza fiscale. La novella è stata introdotta dal DL semplificazioni (art. 6, DL n. 73/2022), che ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014 nella parte riguardante il controllo formale delle dichiarazioni precompilate, superando la frammentazione precedente e provvedendo a uniformare la disciplina dei controlli che si riportano qui di seguito in sintesi:

  • i controlli formali (ex art. 36-ter del DPR 600/1973) non verranno esercitati sui modelli 730/2023 presentati senza modifiche rispetto ai dati contenuti nella precompilata con riguardo agli oneri precaricati forniti da soggetti terzi, qualunque sia la modalità utilizzata, ovverossia diretta oppure tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista delegato;
  • i controlli formali (ex art. 36-ter del DPR 600/1973) resteranno in vigore per le dichiarazioni presentate tramite Caf o professionista anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi e preinseriti, soltanto se il modello 730/2023 è trasmesso con modifiche rispetto ai dati della precompilata. In questo caso, però, si rende necessario distinguere ulteriormente i seguenti casi:
    • restano comunque esclusi dal controllo formale i dati delle spese sanitarie non modificati, per i quali non occorre conservare la relativa documentazione;
    • in caso di variazioni dell’importo delle spese sanitarie, l’intermediario deve prendere visione di quanto esibito dal contribuente per verificare la corrispondenza delle spese trasmesse al Sistema tessera sanitaria con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per predisporre la precompilata. L’Agenzia delle Entrate, in caso di difformità, effettuerà il controllo formale per i soli documenti che non risultano indicati nella precompilata.

Resta ferma in capo all’Agenzia la possibilità di esercitare i controlli sostanziali direttamente nei confronti del contribuente circa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi che danno diritto alla fruizione del beneficio fiscale (per esempio, l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per il quale si detraggono gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per il suo acquisto).

Si precisa che i soggetti terzi che trasmettono i dati che poi confluiscono nel modello precompilato sono rappresentati da:

  • soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • banche e istituti di credito in relazione sia ai dati su mutui erogati ma anche con riferimento ai dati dei bonifici «parlanti» in caso di interventi edilizi che ne richiedono l’utilizzo;
  • le imprese assicuratrici;
  • gli istituti scolastici sia pubblici che privati e le università;
  • gli enti previdenziali ed assistenziali con riferimento ai contributi versati volontariamente o quelli versati a favore dei lavoratori domestici;
  • le forme pensionistiche complementari;
  • altri soggetti, quali imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido ed enti del terzo settore.

Con il nuovo sistema si pone maggiore attenzione ai dati sensibili contenuti nei documenti di spesa di carattere sanitario e allo stesso tempo si evita che la conservazione di tale documentazione possa costituire un aggravio economico per le necessarie misure di sicurezza e tutela dei dati.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN