Nell’ambito delle diverse misure in materia di lavoro introdotte dal Decreto Lavoro (Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48), trova spazio anche una nuova modifica alla disciplina del contratto di prestazione occasionale di lavoro, limitatamente a specifici settori.
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
L’articolo 54-bis D.L. n. 50/2017, già modificato dalla Legge di Bilancio 2023, prevede espressamente la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali nel corso di un anno civile, rispettando i seguenti limiti:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di steward negli impianti sportivi, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite massimo di 10.000 euro annui, sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la relativa condizione:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ossia coloro che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
Il Decreto Lavoro ha innalzato a 15.000 euro il limite massimo dei compensi che possono essere erogati nei confronti della totalità di prestatori di lavoro occasionali limitatamente agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Il D.L. n. 48/2023 è intervenuto anche sui divieti di stipulazione di un contratto di prestazione occasionale di lavoro, introducendo una deroga per gli utilizzatori che operano nei settori sopra indicati.
È, infatti, vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese del settore agricolo;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Restano, invece, valide tutte le altre disposizioni in materia.
Per l’accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario abilitato, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere effettuati anche utilizzando il modello F24.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all’Inps entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
In mancanza della predetta revoca, l’Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi entro il consueto termine di pagamento, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa.
Si segnala, infine, che le prestazioni occasionali di lavoro non possono essere rese da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato