È stata pubblicata la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 con i primi chiarimenti sul quoziente familiare legato ai lavori sulle villette. Il documento di prassi espone il pensiero dell’Amministrazione finanziaria sui contenuti del decreto “Aiuti Quater (D.L. n. 176/2022)” che introduce il reddito di riferimento quale condizione per poter accedere al superbonus 90% per il 2023 da parte delle persone fisiche che si accingono a effettuare interventi con opere di efficientamento energetico delle cosiddette villette o case a schiera.
Il nuovo superbonus, nella versione ridotta al 90%, spetta alle persone fisiche per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sulle unità immobiliari unifamiliari nonché sugli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente autonomi e indipendenti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l’unità immobiliare dove vengono effettuati gli interventi deve essere adibita ad abitazione principale;
- il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato “numero di parti”;
- il soggetto committente dei lavori deve necessariamente essere proprietario dell’immobile su cui esegue i medesimi o titolare di un diritto reale di godimento.
Con riguardo al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, il documento di prassi afferma che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata!”.
Viene precisato che:
- ai fini della detrazione rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado – articolo 5, comma 5, del TUIR);
- nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare;
- il requisito in esame deve essere posseduto all’inizio dei lavori. Qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
Per quanto attiene al requisito reddituale, la circolare esplicita che il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile. Vanno considerati anche:
- i redditi posseduti dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare;
- nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali per essere considerati fiscalmente a carico. Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.
Per quanto attiene alla determinazione del reddito, per espressa previsione normativa, occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, tenendo altresì conto:
- dei redditi assoggettati a cedolare secca;
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020);
- della quota di agevolazione ACE (ex art. 1, D.L. 6/12/2011, n. 201).
Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare di cui alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio. Il numero di parti è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.
La circolare chiarisce che:
- la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente che beneficia dell’agevolazione (peraltro, il contribuente stesso potrebbe essere stato a carico del coniuge);
- concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi;
- nel caso, ad esempio di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare;
- si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio;
- si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia in quanto per gli stessi viene erogato l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN