L’agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2023, ha reso noto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Le aziende che si trovano nel corso del 2023 a dover adeguare i registratori di cassa telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria degli scontrini istantanea (introdotta dall’art. 18, comma 4-bis del DL n. 36/2022) possono usufruire del contributo istituito dall’art. 8 del DL n.176/2022 (decreto Aiuti-quater).
Il contributo, come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023, è pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 50 euro per ogni strumento. È concesso sotto forma di credito d’imposta e può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato il relativo corrispettivo. Attenzione va posta al pagamento della fattura, sono ammesse soltanto le seguenti modalità tracciabili:
- assegni bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- bonifico bancario o postale;
- carta di debito, di credito e/o prepagate;
- altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate indicando il seguente codice tributo:
- “7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si supponga che un commerciante spenda 35 euro per adeguare il proprio registratore telematico alle nuove disposizioni di legge. In questo caso, visto che la somma spesa è inferiore al contributo massimo di 50 euro riconosciuto, il credito d’imposta sarà pari al 100% del costo sostenuto.
Nel caso in cui il commerciante di cui sopra avesse sostenuto una spesa di 70 euro, poiché tale importo è superiore al contributo massimo di 50 euro concedibile, il credito d’imposta spettante sarebbe stato di 50 euro.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN