Anche l’INAIL (così come l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione) deve allertare le imprese, e se presente l’organo di controllo, al superamento di un certo ammontare di debito nei propri confronti.
L’obbligo è stato introdotto dall’art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019 recante la normativa sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, poi sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 83/2022.
Per chiarire requisiti e tempistiche relative all’invio della segnalazione, l’INAIL ha emanato la circolare n. 28/2023.
Innanzitutto, soggettivamente, per previsione normativa, la segnalazione è inviata solo agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese.
Oggettivamente, invece, il debito da segnalare, se non già iscritto a ruolo (art. 24 c.1 D.Lgs. 46/1999), riguarda i premi assicurativi e accessori, è superiore a € 5.000 e scaduto da più di novanta giorni.
La segnalazione è inviata entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti (art. 25-novies, c.2, lett. b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) (Allegato n. 1 alla Circolare).
Inoltre, l’obbligo di segnalazione corre in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Le segnalazioni vengono inviate dall’INAIL con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023, con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale e contengono l’invito, ove ne ricorrano i presupposti, alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’art.12 del CCII (art. 25-novies, c.3 del D.Lgs. 14/2019) (Allegato n. 2 alla Circolare).
Ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 14/2019, l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’esperto, indipendente, agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN