Il quadro CR nella dichiarazione dei redditi è dedicato ai crediti d’imposta che consentono di ridurre l’importo delle tasse da pagare. È diviso in diverse sezioni, ciascuna delle quali riguarda un determinato tipo di credito d’imposta. Facciamo una sintesi delle principali novità relative al quadro CR del Modello Redditi PF2023.
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa – rigo CR7
Sono stati prorogati, ai sensi dell’art.3 c. 10-quinquies del Decreto Milleproroghe 2023, i termini di sospensione per effettuare gli adempimenti previsti sia ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” che ai fini della spettanza del credito d’imposta per il riacquisto prima casa.
Pertanto, il termine di sospensione definitivo è previsto tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023. I predetti termini sospesi devono iniziare o riprendere a decorrere dal 31 ottobre 2023.
Credito d’imposta per riacquisto prima casa under 36 – rigo CR13
Il bonus “prima casa under 36” è stato previsto per favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone under 36 attraverso alcune misure di favore, quali:
- l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA.
Il termine originario per la fruizione dell’agevolazione è stato prorogato dapprima di sei mesi, dall’art.1 c.151 della Legge 234/2021, e poi ulteriormente di un anno e quindi al 31 dicembre 2023, dal c. 297 della Legge di Bilancio 2023.
Pertanto, queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.
Altri crediti d’imposta – Rigo CR31
Sono stati istituiti nuovi crediti e pertanto nuovi codici da indicare nel presente rigo:
- Codice 11 – Credito d’imposta Social Bonus, disciplinato dall’art. 81 del D.Lgs. 117/2017 spettante ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro agli Enti del Terzo Settore per sostenere il recupero e l’utilizzo, sempre per finalità benefiche, di immobili pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il credito è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel limite massimo del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, secondo il principio di cassa. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei successivi periodi d’imposta, fino ad esaurimento. - Codice 12 – Credito d’imposta per attività fisica adattata, introdotto dall’art.1 c. 737 della Legge 234/2021. Le modalità attuative sono state definite poi dal MEF con il DM 5 maggio 2022. Tale credito spetta alle persone fisiche che hanno sostenuto nell’anno d’imposta 2022 spese documentate per lo svolgimento dell’attività fisica adattata. L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 11 ottobre 2022 ha stabilito le modalità e i termini di presentazione della richiesta, che andava effettuata in via telematica all’Agenzia stessa dal 15 febbraio al 15 marzo 2023. Con il Provvedimento 94779/2023 dello scorso 24 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la misura del credito spettante pari al 97,5838%.
- Codice 13 – Credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, riconosciuto dall’art.1 c.812 delle Legge 234/2021 ai soggetti beneficiari degli incentivi per il c.d. scambio sul posto. Il MEF, con DM del 6 maggio 2022, ha definito le modalità attuative per l’accesso e la fruizione di tale credito e, con un Provvedimento del 11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e termini di presentazione della domanda telematica da inviare all’Agenzia stessa dal 1 al 31marzo 2023. Il credito d’imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d’imposta. Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 120748/2023 del 6 aprile 2023 è stata determinata la percentuale del credito fruibile pari al 9,1514%. L’utilizzo del credito non consente la fruizione di altre agevolazioni previste per la medesima tipologia di spesa.
- Codici 14 e 15 – Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore di Fondazioni ITS Academy
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy e per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all’incremento del patrimonio delle stesse Fondazioni a partire dal 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 30% delle erogazioni effettuate (codice 14). Qualora le predette erogazioni liberali siano effettuate in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle Province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d’imposta di cui al primo periodo è pari al 60% delle erogazioni effettuate (codice 15). Tali crediti d’imposta sono riconosciuti a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili e sono utilizzabili:- in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione;
- ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi. Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, con Risoluzione 68/E/2022 è stato istituito il codice tributo 6992.
Infine, al CODICE 10 – credito d’imposta per depuratori d’acqua, si ricorda che con
il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2023/116259 del 3 aprile 2023 è stata stabilita la percentuale del credito d’imposta per il 2023 effettivamente fruibile che è pari al 17,9005%.
Rita Martin – Centro Studi CGN