L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 26 giugno 2023, è tornata sul tema della detraibilità delle spese sostenute per i tamponi Covid.
Nello specifico, il contribuente domandava informazioni all’Agenzia sulla possibilità di portare in detrazione le spese sostenute in contanti per eseguire in farmacia i tamponi covid. Importi non presenti nel modello 730 precompilato che, pertanto, necessitavano di una modifica del modello da parte del contribuente.
La risposta è affermativa. Come più volte chiarito, anche nella recente Circolare n. 14/2023, le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN. Per i tamponi eseguiti in farmacia, le spese sono detraibili anche se pagate in contanti, in quanto le farmacie operano in regime di convenzionamento con il SSN.
La certificazione rilasciata dalla farmacia può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, ad esempio, nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”, oppure l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
I tamponi rapidi “fai da te” utilizzati dal paziente in ambito domestico, al contrario, non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della Salute. Pertanto, ai fini della detraibilità della spesa, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN