Il Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 48/2023, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85), limitatamente al periodo d’imposta 2023, ha innalzato il limite relativo ai fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti.
L’articolo 40 del Decreto stabilisce espressamente l’esclusione dalla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui, del valore dei beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
La nuova norma deroga, dunque, al regime ordinario che prevede l’esenzione dei beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori fino ad un massimo di 258,23 euro per periodo d’imposta. Tale regime risulta, dunque, applicabile per coloro che non abbiamo figli fiscalmente a carico.
Il regime dell’esenzione è applicabile anche nell’eventualità in cui i beni o servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Con Circolare del 1° agosto 2023, n. 23/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni introdotte, rendendo così il quadro normativo più chiaro.
Beneficiari della misura
L’esenzione sino a 3.000 euro è applicabile ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati che si trovino fiscalmente a carico del genitore.
I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, ossia anche ad un singolo lavoratore.
Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per effetto di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, dunque, sono potenziali beneficiari della misura, a titolo di esempio, anche i collaboratori coordinati e continuativi, gli amministratori di società e tirocinanti, purché siano in grado di dimostrare che abbiano almeno un figlio a carico.
Si ricorda che sono considerati figli fiscalmente a carico:
- coloro che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili);
- coloro che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore (fino ad un massimo di 3.000 euro esenti per ciascun genitore), titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente poiché per gli stessi il lavoratore percepisce l’assegno unico e universale.
La Circolare n. 23/E precisa, poi, che nelle ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetta ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
Fringe benefit oggetto di esenzione
Riguardo ai beni e servizi che possono essere riconosciuti in regime di esenzione è necessario fare riferimento all’articolo 51 TUIR commi 3 e 4 per i beni e servizi (es. buoni carburante ordinari, buoni della spesa o acquisto, autovetture ad uso promiscuo etc.). Il Decreto Lavoro include nei servizi che possono godere dell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti, sempre con figli a carico, per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
In merito al rimborso di spese sostenute dal lavoratore dipendente per il pagamento di utenze domestiche, l’Agenzia specifica che le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022, già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione della normativa valida per il periodo d’imposta 2022, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione.
Modalità di applicazione
L’applicazione della misura è subordinata alla preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente/parasubordinato al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione non è applicabile. È necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Qualora nel corso del periodo d’imposta 2023 siano venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio al lavoratore, i lavoratori devono darne tempestiva comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
Infine, si ricorda che i datori di lavoro che intendano applicare la misura devono informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. L’amministrazione finanziaria sul punto ritiene che il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, possa essere riconosciuto anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato