Con la legge delega di riforma fiscale, il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, i quali dovranno essere adottati ispirandosi ai principi della semplificazione, razionalizzazione e revisione degli adempimenti dichiarativi. Si tratta di un testo di legge di 23 articoli che affrontano, tra gli altri, temi segnalati da tempo come essenziali per un rapporto leale tra contribuente e fisco come la certezza del diritto, la riforma dello statuto del contribuente e dei singoli tributi, la rivisitazione dei procedimenti tributari e del contenzioso.
Il testo normativo è contenuto in 5 titoli rubricati come segue:
- Titolo I – I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
- Titolo II – I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14) per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15);
- Titolo III – I procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20);
- Titolo IV – Testi unici e codici (art. 21);
- Titolo V – Disposizioni finanziarie (art. 22-23).
I principali aspetti della riforma fiscale riguardano quindi:
- la struttura dell’Irpef;
- la revisione della tassazione d’impresa;
- la revisione dell’imposta sul valore aggiunto;
- il graduale superamento dell’Irap;
- la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’IVA;
- la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;
- il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
- la revisione dell’attività di accertamento;
- la revisione del sistema nazionale della riscossione.
Tra i temi più attesi, la riforma dell’Irpef, nel solco del principio di progressività, mira a semplificare il sistema attraverso la revisione e la graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica con un passaggio intermedio degli scaglioni e aliquote da quattro a tre. La revisione dell’Irpef tenderà a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l’occupazione giovanile, nonché terrà conto degli aspetti territoriali legati allo spopolamento delle aree periferiche del Paese. Di particolare interesse si presenta il concordato preventivo fiscale biennale come strumento di compliance tra fisco e contribuenti con il punteggio ISA che diventerà determinante nella definizione del reddito presumibile su cui si baserà il futuro concordato. Verranno modificate anche le modalità di versamento dell’IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale nel senso di una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.
La riforma abbraccerà anche:
- l’Ires dove si prevede accanto all’aliquota ordinaria (24%) due regimi di vantaggio complementari con un’aliquota ridotta per le imprese che impiegano risorse in investimenti, nuove assunzioni o partecipazione dei dipendenti agli utili;
- l’Iva con una ridefinizione dei presupposti dell’imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea, alla revisione della disciplina delle operazioni esenti, alla razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, alla revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d’arte).
Anche l’Irap sarà oggetto di riforma attraverso il suo graduale superamento con priorità per le società di persone, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente, determinata con le medesime regole dell’IRES, con l’esclusione del riporto delle perdite ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali, da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.
Non del tutto secondario e per fronteggiare il profluvio di norme, la legge delega prevede di raccogliere le norme di carattere fiscale in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l’efficienza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN