L’art. 7 della Legge n. 448/98 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che, venduto un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa” ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA, entro un anno dalla vendita, acquistano a qualsiasi titolo, altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerata “prima casa”.
L’agevolazione sussiste anche nel caso in cui il contribuente effettui il nuovo acquisto prima di vendere l’immobile preposseduto, la cui cessione deve avvenire entro un anno dal nuovo acquisto.
Il credito d’imposta a cui si ha diritto è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato.
Se il contribuente intende utilizzare tale credito in diminuzione dell’Irpef dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà compilare:
- il rigo CR7 in caso di presentazione del modello redditi PF 2023
- il rigo G1 in caso di presentazione del modello 730/2023
In particolare, nel modello 730/2023, nel rigo G1 “credito d’imposta per il riacquisto della prima casa”:
- nella colonna 1 (residuo precedente dichiarazione): va riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2022, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2022;
- nella colonna 2 (credito anno 2022): va indicato il credito d’imposta maturato nel 2022. L’importo del credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto. Il credito d’imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:
- l’immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa. È stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.
Occorre prestare attenzione al fatto che l’agevolazione spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.
- nella colonna 3 (credito compensato nel modello F24): va riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2023.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN