Nel modello redditi PF 2023, i contributi previdenziali versati da artigiani e commercianti sono integralmente deducibili nei quadri di riferimento. Vanno inseriti a scomputo dei redditi nel quadro RP o nel quadro LM, a seconda che si tratti di contribuenti soggetti a tassazione Irpef ordinaria o a tassazione sostitutiva forfettaria.
Ma nel caso in cui un contribuente cessi la partita IVA in regime forfettario e diventi socio di società di persone, mantenendo la medesima iscrizione INPS, dove vanno riportati i contributi deducibili? Nel quadro RP o nel quadro LM del modello redditi PF 2023?
Supponiamo che un artigiano abbia cessato la partita IVA nel mese di giugno 2022, diventando poi socio di SNC a partire dal mese di luglio del medesimo anno. Dal punto di vista previdenziale c’è continuità e la gestione di riferimento è sempre la medesima, Inps artigiani.
Nel quadro RR andrà inserita la base imponibile previdenziale costituita dall’intero reddito prodotto nel 2022 (reddito in regime forfettario + reddito come socio di Snc) e il periodo di 12 mesi, dato che l’iscrizione all’Inps artigiani non ha avuto interruzioni.
Per quanto riguarda invece la deduzione dal reddito, si dovrà procedere nel seguente modo:
- i contributi versati che si riferiscono al primo semestre 2022 (nel quale era attiva la ditta individuale artigiana in regime forfettario) vanno inseriti in deduzione nel quadro LM (rigo LM35)
- i contributi versati che si riferiscono al periodo di contribuzione dal 1° luglio in poi (ossia dal momento dal quale il soggetto è diventato socio di Snc) vanno inseriti in deduzione nel quadro RP (rigo RP21)
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN