Agosto è il mese delle vacanze e anche il fisco va in ferie lasciando intatte, però, una serie di regole articolate legate ai periodi di sospensione feriale. Esaminiamo quali sono gli atti ammessi, nonché le modalità di attuazione della sospensione estiva dei termini.
È l’art. 1 della L. 742/69 a disporre la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie nonché a quelle amministrative dal 1° al 31 agosto. In pratica,
- se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, cioè al 1° settembre incluso;
- nel caso in cui il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere dalla fine di detto periodo, vale a dire dal 1° settembre (da considerarsi sempre incluso nel termine).
In ragione dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. A tale regola deve applicarsi, altresì, la sospensione dei termini per il periodo feriale cha va dal 1° al 31 agosto.
Si considerino i seguenti esempi:
- atto notificato in data 2 giugno 2023, il termine per proporre ricorso scade il 1° settembre 2023;
- atto notificato in data 18 luglio 2023, il termine per proporre ricorso scade il 17 ottobre 2023;
- atto notificato nel periodo di sospensione dal 1° al 31 agosto, il termine per proporre ricorso scade in data 30 ottobre 2023.
Se il termine cade in un giorno festivo (compreso il sabato), la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.
La sospensione dei termini si applica ai vari istituti giuridici disciplinati nel D.Lgs. 546/1991 (ricorsi, costituzione in giudizio, fase di mediazione, presentazione di documenti e memorie illustrative). Rientrano nella sospensione, i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-Bis, D.L. n. 223/2006).
In caso di presentazione di istanza di adesione, il termine per ricorrere è sospeso per novanta giorni (artt. 6 e 12 del D.Lgs. 218/97). Secondo una prassi consolidata sancita anche a livello giurisprudenziale la sospensione da istanza di adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini.
Gli importi che vengono richiesti mediante i vari provvedimenti impositivi emanati dagli uffici finanziari devono essere, di regola, corrisposti entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Da un punto di vista terminologico, si ritiene che laddove la norma faccia riferimento alle seguenti locuzioni:
- “entro sessanta giorni dalla notifica”, la sospensione dei termini feriali non possa operare;
- invece, laddove si faccia riferimento al “termine per il ricorso”, la sospensione debba operare.
Secondo tale assunto, la sospensione dei termini non opera per i seguenti atti impositivi:
- avviso di liquidazione/accertamento imposte d’atto (Artt. 55 del DPR 131/86 e 33 del D.Lgs. 346/90);
- cartella di pagamento (Art. 25 del DPR 602/73);
- intimazione ad adempiere (Art. 25 del DPR 602/73).
Anche per gli avvisi bonari scatta la sospensione feriale dei termini che si presenta di 4 giorni in più rispetto a quelli processuali in quanto decorrono dal 1° agosto al 4 settembre (ex art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016). Si tratta del termine per il pagamento delle somme da avviso bonario di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004, vale a dire delle somme da pagare a seguito di avviso bonario scaturente da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione oppure da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata. Si tratta di un termine essenziale, in quanto il pagamento puntuale consente di fruire della definizione delle somme con riduzione delle sanzioni, rispettivamente, a un terzo o a due terzi (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/97), evitando la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Il meccanismo di funzionamento è analogo a quanto verificato in precedenza con la sospensione feriale dei termini processuali, secondo i seguenti esempi:
- avviso bonario ricevuto dal contribuente il 26 luglio 2023, si considerano i 5 giorni dal 27 al 31 luglio e i 25 giorni dal 5 al 30 Il pagamento dovrà avvenire entro il 30 settembre 2023;
- avviso bonario notificato durante il periodo di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre, il termine inizia a decorrere dal 5 settembre 2023.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN