Associazione in partecipazione con apporto di solo capitale: come compilare il 730

Analizziamo di seguito un esempio di compilazione per il modello 730 in merito all’associazione in partecipazione con apporto di solo capitale.

L’associazione in partecipazione è un negozio giuridico con il quale una parte (l’associante) attribuisce ad un’altra (l’associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell’associato.

La partecipazione dell’associato può essere di sola natura patrimoniale, con apporto di lavoro o con apporto misto capitale/lavoro. La sua disciplina è contenuta nell’art. 2549 e seguenti del c.c.

L’associato, quale corrispettivo dell’apporto fornito, avrà diritto, alla scadenza del contratto, al capitale apportato aumentato degli eventuali utili realizzati, nella percentuale pattuita. Se non diversamente pattuito, il contratto comporterà la partecipazione alle eventuali perdite registrate dalla gestione dell’affare (o degli affari) oggetto del contratto. La partecipazione alle perdite non potrà, in alcun caso, superare l’ammontare dell’apporto del capitale o del lavoro apportato, suscettibile, anche questo ultimo, di una valutazione economica.

La riforma del sistema fiscale ha introdotto importanti modifiche con riferimento all’associazione in partecipazione con apporto di solo capitale ovvero di capitale e lavoro.

Le quote di utili percepite dall’associato con apporto di capitale o “misto” sono tassate come se fossero proventi da partecipazioni in società, ossia dividendi.

Le modalità di tassazione per l’associato persona fisica che non esercita attività d’impresa possono essere schematizzate come segue:

  • in presenza di un apporto qualificato (vale a dire quando l’apporto supera il 5% o il 25% del valore del patrimonio netto contabile della società associante alla data di stipula del contratto, a seconda che si tratti, rispettivamente, di società con titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni), la quota di utile percepito dall’associato sarà tassata:
    • nella misura del 40% se derivante da utili prodotti fino al 31/12/2007;
    • nella misura del 49,72% se derivante da utili prodotti a partire dall’esercizio 01/01/2008 e fino al 31/12/2016;
    • nella misura del 58,14% se derivante da utili prodotti a partire dall’esercizio 01/01/2017 e fino al 31/12/2017;
    • nella misura del 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018;
  • in caso di apporto non qualificato, la quota di partecipazione attribuita all’associato sarà assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%, che andrà applicata sul 100% degli utili.

Esempio:

Presupponiamo un utile formatosi nel 2017 che viene certificato al punto 36 del CUPE per euro 45.000; poiché l’apporto è superiore al 25% del patrimonio netto contabile della società con sede in Italia, l’utile deve essere assoggettato all’imposta nel limite del 58,14% del suo ammontare. Nel caso specifico non sono state effettuate ritenute.

Nel 730 dovrà essere compilato il rigo D1, riportando a colonna 1 il codice di riferimento 9 e a colonna 2 il 58,14% dell’utile percepito (45.000 x 58,14%).

Il reddito assoggettato a Irpef quindi (26.163) verrà riportato al rigo 5 del prospetto di liquidazione.

Rita Martin – Centro Studi CGN