Le somme eventualmente corrisposte ad un lavoratore per le spese da questo sostenute per l’auto elettrica concessa dal datore di lavoro ad uso promiscuo possono essere considerate rimborsi di spese esenti da imposizione ai fini fiscali e contributivi?
L’Agenzia delle Entrate, per rispondere ad un’stanza di interpello, è tornata nuovamente sul tema del trattamento fiscale delle somme corrisposte dal datore di lavoro.
Nella fattispecie presa in esame dall’amministrazione finanziaria, la società istante intendeva riconoscere ai propri lavoratori dipendenti il rimborso delle spese per l’energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso la propria abitazione.
La società chiariva, poi, che la spesa rimborsabile al lavoratore sarebbe stata determinata sulla base del prezzo medio comunicato da ARERA e dei consumi effettivi: al dipendente saranno fornite due tessere (una per esigenze di lavoro e una per esigenze private) mediante le quali l’azienda potrà monitorare e distinguere i chilometri percorsi per esigenze di lavoro e per esigenze private, oltre che i rispettivi consumi energetici per le ricariche effettuate. Il rimborso avverrà, pertanto, sulla base dei Km percorsi per esigenze di servizio; solo per alcune categorie di dipendenti il rimborso sarà per l’intera ricarica senza distinzione tra uso privato e per esigenze lavorative.
Il contratto relativo al servizio di energia elettrica, invece, sarà stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto. La società si farà carico anche dei costi relativi all’eventuale upgrade dei KW richiesti per l’adeguamento dell’utenza domestica all’esigenza di ricarica dell’auto aziendale.
L’istante, mediante interpello, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se i predetti rimborsi dovessero essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se gli stessi potessero essere ricondotti nella categoria di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986).
L’amministrazione finanziaria, con risposta ad interpello n. 421/2023, ha ribadito il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in base al quale gli emolumenti in denaro e i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
L’articolo 51 individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.
In particolare, il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2) si assuma il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.
La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50% a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% per cento a decorrere dall’anno 2021.
L’Agenzia ritiene che l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che devono essere valutati separatamente al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda il consumo di energia, invece, evidenzia che lo stesso non rientra tra i cosiddetti fringe benefit, ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
In generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa (es. acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato