Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione 2023: caratteristiche e importo del beneficio

A sostegno del reddito delle famiglie con all’interno del nucleo familiare minori di età fino ai tre anni vi è la misura del “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”. Chiariamo quali sono i beneficiari, qual è l’importo del beneficio, quali sono le modalità di richiesta ed erogazione e quali sono i casi di incompatibilità con altre agevolazioni.

Il contributo è erogato per:

  • il pagamento di rette subordinate alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;
  • l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Con il messaggio n. 889 del 2 marzo 2023, l’INPS ha dato il via alla presentazione delle domande per il beneficio in oggetto per l’annualità 2023.

Chi sono i beneficiari?

La domanda deve essere presentata dal genitore, residente in Italia, che:

  • sostiene l’onere della spesa per il contributo relativo al pagamento della retta dell’asilo nido;
  • possiede, alla data di presentazione della domanda, la stessa residenza del figlio per il contributo per forme di assistenza domiciliare.

La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:

  • stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
  • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Oltre ai titoli di soggiorno sopra indicati sono utili i seguenti permessi, di cui al d.lgs. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:

  • lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22, d.lgs. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • lavoro stagionale (art. 24, d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • assistenza minori (art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • protezione speciale (art. 19, d.lgs., 286/1998, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel paese di origine);
  • casi speciali (artt. 18 e 18 bis, d.lgs., 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Qual è l’importo del beneficio?

L’importo del beneficio per entrambe le agevolazioni è variabile a seconda del valore ISEE presentato, il quale potrà essere di tipo Ordinario, Minorenni o Corrente a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare.

In base al valore ISEE il beneficio spettante sarà pari a:

Nella casistica in cui non sia presente alcun ISEE per il nucleo familiare richiedente o il bonus venga richiesto dal genitore che non appartiene al nucleo familiare del minore per il quale si richiede il beneficio allora l’importo del bonus sarà non superiore a 1.500 euro annui.

Se l’indicatore ISEE viene presentato a seguito della domanda di richiesta del beneficio allora, a partire dalla data di sottoscrizione della DSU, verrà applicato l’importo correttamente spettante sulla base del valore ISEE emerso.

Infine, se l’ISEE dovesse presentare omissioni e/o difformità, allora l’INPS provvederà ad erogare l’importo minimo (1.500 €) fintanto che non verranno sanate le omissioni/difformità attraverso la presentazione di una nuova DSU, la rettifica della precedente oppure la presentazione di idonea documentazione che certifichi che quanto dichiarato nella DSU difforme corrisponde al vero.

Come si richiede il beneficio?

La domanda del beneficio deve essere compilata all’interno del portale dell’INPS accedendo autonomamente come cittadini al servizio oppure rivolgendosi ad un Patronato.

Oltre alla compilazione della richiesta di beneficio, ai fini del rimborso, deve essere allegata la documentazione che giustifica la spesa sostenuta (esempio fattura quietanzata, bollettino postale o bancario, ricevuta, ecc.) all’interno della quale devono essere presenti le seguenti informazioni:

  • denominazione e partita IVA dell’asilo nido;
  • nome, cognome e codice fiscale del minore;
  • nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della spesa;
  • mese di riferimento;
  • estremi di pagamento o quietanza di pagamento.

Per la sola agevolazione inerente alle forme di supporto domiciliare deve essere presentata, inoltre, un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari la grave patologia cronica del bambino tale per cui lo vede impossibilitato alla frequentazione, per l’intero anno, di un asilo nido pubblico o privatobonus

Come viene erogato il beneficio?

L’agevolazione subordinata alla frequenza dell’asilo nido viene erogata mensilmente per un massimo di 11 mensilità mentre l’agevolazione inerente alle forme di supporto presso la propria abitazione viene erogata in un’unica soluzione.

L’erogazione del beneficio avviene attraverso le modalità di pagamento indicate dal richiedente all’atto di presentazione della domanda, ossia:

  • Bonifico domiciliato;
  • Accredito su c/c bancario o postale italiano oppure su c/c estero Area SEPA;
  • Accredito su libretto postale o carta prepagata con IBAN.

Incompatibilità del beneficio

Nella casistica in cui si sia richiesto e ottenuto il beneficio inerente al Bonus asilo nido anche solo per una mensilità, non sarà possibile richiedere anche l’agevolazione per il supporto alle forme domiciliari.

Il beneficio erogato dall’INPS non potrà mai superare la spesa sostenuta dalla famiglia per il pagamento della retta.

Infine, il Bonus asilo nido risulta essere incompatibile con le detrazioni fiscali previste per la frequenza dell’asilo nido previste dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008.

Marica Isola – Centro Studi CGN