Nell’ambito delle relazioni commerciali e giuridiche, una forma di contratto molto diffusa è il mandato senza rappresentanza, che consente a un soggetto di agire in nome e per conto di un altro senza assumere la qualità di rappresentante legale. In questo articolo esploreremo in maniera sintetica i principali aspetti fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi.
L’articolo 1703 del Codice Civile definisce il mandato come il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Il mandato può essere conferito con rappresentanza e senza rappresentanza. Come già anticipato, oggi ci soffermiamo sugli aspetti fiscali del mandato senza rappresentanza.
Il mandato senza rappresentanza costituisce uno schema contrattuale molto diffuso nella prassi commerciale perché consente a una delle parti di agire a nome dell’altra, ma senza assumere la piena responsabilità e la capacità di agire come suo rappresentante legale.
Nel mandato senza rappresentanza, infatti, il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che i terzi non hanno alcun rapporto diretto con il mandante.
In generale il mandato implica una transazione economica che può essere un mandato all’acquisto o un mandato alla vendita. Nel primo caso, il mandatario acquista beni o servizi presso soggetti terzi e successivamente li trasferisce al mandante. Nel secondo caso, il mandatario vende beni o servizi del mandante presso soggetti terzi e successivamente trasferisce al mandante il ricavato della vendita.
Dal punto di vista fiscale, posto che entrambi i soggetti coinvolti nel mandato (mandante e mandatario) esercitino la loro attività nell’ambito dell’esercizio di un’impresa, occorre prestare attenzione all’ambito impositivo IVA e all’ambito impositivo delle imposte sul reddito.
La natura giuridica del mandato senza rappresentanza implica che dal punto di vista sostanziale si verifica un’unica transazione economica tra due soggetti, sebbene sotto il profilo formale interessi tre diversi soggetti (mandante, mandatario e soggetto terzo). Per semplificare, il mandato senza rappresentanza determina l’insorgenza di un’unica cessione di beni o prestazione di servizi (tra mandante e soggetto terzo). Il rapporto economico tra mandante e mandatario costituisce un’operazione di natura finanziaria.
Tuttavia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il legislatore ha scelto di porre in essere una finzione giuridica per effetto della quale anche il passaggio interno tra mandante e mandatario viene considerato alla stregua di una vera e propria cessione di beni o prestazione di servizi, con conseguente applicazione dell’imposta, secondo le ordinarie regole (art. 2 co. 2 num. 3 del D.P.R. 633/72, art. 3 co. 3 ultimo periodo del D.P.R. 633/72, art. 13 co. 2 lett. b) del D.P.R. 633/72).
Nel caso di mandato all’acquisto:
- il mandante riceve la fattura del mandatario per l’addebito del costo di acquisto del bene o servizio aumentato del compenso;
- il mandatario riceve la fattura emessa dal terzo venditore; emette quindi la fattura per il riaddebito al mandante di quanto corrisposto al terzo venditore oltre che del compenso; la base imponibile è pari al costo del bene o servizio aumentato del compenso.
Nel caso di mandato alla vendita:
- il mandante emette la fattura di vendita intestata al mandatario; la base imponibile è pari al costo del bene o servizio diminuita del compenso del mandatario;
- il mandatario emette la fattura al terzo acquirente; riceve la fattura emessa dal mandante.
Per quanto attiene al profilo reddituale, i costi e i ricavi dell’operazione sono rilevanti solamente per il mandante e il terzo; per il mandatario, rileva invece il compenso/corrispettivo spettante per l’attività prestata.
Il corrispettivo del mandatario è determinato dalle parti e può essere previsto anche a forfait o a percentuale sull’affare intrapreso. A meno che le parti non lo abbiano previsto espressamente, il corrispettivo non è subordinato al buon fine dell’affare. Se il corrispettivo non è determinato, l’articolo 1709 del Codice Civile, rinvia alle tariffe professionali, agli usi o alla determinazione equitativa del Giudice.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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