Le profonde trasformazioni che hanno investito il nostro mercato del lavoro negli ultimi decenni hanno prodotto, di riflesso, importanti ripercussioni anche sulle tutele previdenziali e pensionistiche dei lavoratori, soprattutto in termini di obbligo contributivo e gestione previdenziale di appartenenza.
Il combinato disposto dell’impianto fortemente categoriale del nostro sistema previdenziale (numerosissimi sono ancora i fondi e le gestioni di appartenenza, a seconda dell’attività lavorativa svolta) e della proliferazione di tipologie contrattuali c.d. “atipiche”, infatti, ha prodotto una atomizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori, presso diverse gestioni ed enti previdenziali di iscrizione.
In altri termini, la frammentazione delle carriere lavorative derivante dalle più recenti trasformazioni del mercato del lavoro, produce anche una “frammentazione contributiva” del lavoratore presso diversi fondi e gestioni previdenziali, alcuni dei quali, peraltro, non “dialogano” tra loro. Ne deriva quindi per l’assicurato la necessità, giunto alla soglia del pensionamento, di sommare e valorizzare i contributi “sparsi” nelle diverse gestioni, al fine di maturare il requisito contributivo richiesto dalla legge per poter accedere al pensionamento.
Alla luce dell’evoluzione sopra descritta il legislatore, via via sollecitato dalla dimensione sociale, è intervenuto nel tempo, introducendo nell’ordinamento alcuni istituti giuridici, diversi tra loro per natura ed effetti, ma accomunati dalla finalità di consentire l’accesso al pensionamento mettendo insieme la contribuzione in possesso presso diverse gestioni previdenziali.
La eterogeneità degli strumenti allo scopo previsti dall’ordinamento, e i diversi effetti che, anche in termini di importo pensione, possono derivare dal loro utilizzo, oltre a rendere auspicabile una razionalizzazione normativa dell’intera disciplina, suggeriscono anche di rivolgersi a professionisti esperti della materia, come ad esempio gli istituti di patronato, al fine di compiere la scelta più adatta.
Anche a causa del ruolo progressivamente residuale delle discipline onerose a carico dell’assicurato, come ad esempio la Ricongiunzione ex Legge n. 29/1979 e n. 45/1990, si riportano di seguito i maggiori istituti giuridici gratuiti presenti nel nostro ordinamento, attraverso i quali è possibile “sommare” tutta la contribuzione versata dal lavoratore in diversi fondi e gestioni previdenziali, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico. Con l’avvertenza che tuttavia, in alcuni particolarissimi casi, la citata disciplina onerosa potrebbe risultare paradossalmente più favorevole per l’interessato: un motivo in più, questo, per affidarsi agli esperti del settore.
La totalizzazione, ex DL n. 42/2006
L’Istituto della totalizzazione consente di totalizzare – e quindi sommare – gratuitamente, ai fini del diritto, la contribuzione non coincidente, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico. I periodi contributivi coincidenti saranno comunque utilizzati per la misura, cioè per l’importo complessivo del trattamento pensionistico.
I destinatari di tale istituto sono i lavoratori dipendenti e autonomi, gli iscritti alla gestione separata INPS, i liberi professionisti iscritti ad una delle casse professionali, nonché gli iscritti alle forme assicurative, sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Si può far ricorso all’istituto della totalizzazione per accedere ai seguenti trattamenti:
- pensione di vecchiaia, con almeno 65 anni di età e 20 anni di contributi;
- pensione anticipata, con 40 anni di contributi indipendentemente dal requisito anagrafico;
- pensione ai superstiti;
- pensione di inabilità.
Ai requisiti previsti per i trattamenti sopra indicati (vecchiaia e anzianità) occorre aggiungere l’incremento dell’aspettativa di vita rilevato dall’ISTAT e la c.d. “finestra mobile” pari a 18 o 21 mesi.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico, ogni gestione previdenziale interessata calcola la propria quota, e il trattamento complessivo è calcolato e liquidato con il sistema di calcolo contributivo, generalmente meno favorevole rispetto al sistema misto o contributivo, perché basato sul principio della corrispettività.
Tuttavia, qualora in una delle gestioni interessate sia stato perfezionato un “diritto autonomo a pensione”, la gestione coinvolta provvederà a liquidare la quota di pensione applicando il relativo sistema di calcolo retributivo o misto.
Il cumulo ex Legge n. 228/2012 e successive integrazioni
L’istituto del cumulo dei periodi contributivi è stato introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2013, dalla Legge n. 228/2012. Successivamente, con la Legge n. 232/2016 (Bilancio 2017), il legislatore ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina di questo istituto giuridico, ampliando la platea dei soggetti interessati e rendendo meno stringenti i requisiti richiesti per il proprio utilizzo.
Anche il cumulo, come la totalizzazione, consente di sommare gratuitamente tutti i contributi in possesso nelle diverse gestioni obbligatorie del lavoratore, con esclusione dei periodi coincidenti ai fini del diritto, consentendo così di accedere al pensionamento con un unico trattamento.
Con riferimento ai destinatari della norma, possono accedere all’istituto del cumulo gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Dal 1° gennaio 2017, hanno facoltà di accesso all’istituto del cumulo anche gli iscritti alle casse dei liberi professionisti, come avvocati, medici, ecc.
Le prestazioni pensionistiche richiedibili in regime di cumulo sono:
- la pensione di vecchiaia, con almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi;
- la pensione anticipata, con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi, per le donne;
- la pensione ai superstiti;
- la pensione di inabilità.
Per quanto attiene al calcolo dell’importo di pensione, la norma prevede che le gestioni interessate, ciascuna per la propria parte di competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.
Pertanto, ai fini della determinazione del sistema di calcolo (retributivo, contributivo o misto), occorre avere riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative, alla data del 31 dicembre 1995.
Con riferimento alle decorrenze dei trattamenti in cumulo, occorre distinguere tra pensione di vecchiaia e anticipata.
La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di legge, mentre la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Per tale ultimo trattamento, occorre ricordare che il Decreto-Legge n. 4 del 2019, ha reintrodotto le c.d. finestre mobili applicabili anche alle prestazioni di anzianità liquidate in regime di cumulo.
Il cumulo ex D.Lgs. n. 184/1997
L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs n. 184 del 1997, ha introdotto un particolare istituto giuridico, fruibile da parte di coloro che si collocano nel sistema contributivo, o che optino per esso, che va sotto il nome di “cumulo nuovi iscritti” dei periodi non coincidenti.
A differenza del cumulo ex Legge n. 228/2012, destinatari dell’istituto in parola sono pertanto i lavoratori il cui primo contributo versato decorre dal 1° gennaio 1996 e il cui trattamento pensionistico è liquidato nel sistema contributivo.
Tale facoltà è concessa anche a coloro che, pur in possesso di contribuzione prima del 1996, optino al sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell’art. 1, co. 23, della Legge n. 335 del 1995.
Più nel dettaglio, possono esercitare tale diritto gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché gli iscritti alla gestione separata. Eventuali periodi contributivi posseduti presso le casse professionali (avvocati, architetti, ecc.), possono essere cumulati con le sopracitate gestioni, esclusivamente per il diritto a tale trattamento pensionistico ma non per la misura e sempre che, per tale contribuzione, le casse interessate abbiano adottato il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 3, co. 12, della Legge n. 335/1995.
I trattamenti pensionistici conseguibili usufruendo di tale particolare istituto giuridico sono:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti.
Occorre ricordare che il diritto al pensionamento in cumulo ex D.Lgs. n. 184/1997, tanto di vecchiaia quanto anticipato, può essere conseguito attraverso le due diverse modalità previste per i nuovi e per i vecchi iscritti, con conseguente “importo soglia” da rispettare ed eventuali “finestre di accesso” da applicare.
Trattandosi di un istituto applicabile ai “nuovi iscritti”, ne deriva che il sistema di calcolo applicato per determinare l’importo pensionistico sarà sempre il sistema di calcolo contributivo.
Inoltre, la pensione liquidata in regime di cumulo decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, fermo restando il perfezionamento di tutti i requisiti di legge richiesti.
Computo nella gestione separata, di cui alla Legge n. 335/1995
Il legislatore ha introdotto, nel 1996, la c.d. facoltà di computo della contribuzione nella gestione separata, il cui esercizio comporta l’accesso alla pensione con la disciplina riservata ai nuovi iscritti, cioè agli iscritti per la prima volta dopo il 1995.
Più in particolare, l’art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, stabilisce che, gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso altre gestioni anteriori al 1° gennaio 1996, hanno facoltà di chiedere, nell’ambito della gestione stessa, il computo dei predetti contributi, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, co. 23, della Legge n. 335 del 1995.
Pertanto, possono esercitare la facoltà di computo:
- gli iscritti alla gestione separata INPS, con almeno un contributo mensile versato in tale gestione;
- coloro i quali possono far valere periodi contributivi presso l’AGO e sue forme esclusive e sostitutive;
- coloro i quali hanno i requisiti per l’opzione al contributivo (anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995 e, contestualmente, un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996).
La domanda di computo nella gestione separata può essere presentata esclusivamente all’atto del pensionamento e non anche durante il corso della vita lavorativa, e può essere presentata per ottenere:
- la pensione di vecchiaia
- la pensione anticipata;
- la pensione di inabilità;
- l’assegno ordinario di invalidità;
- la pensione ai superstiti.
La decorrenza della pensione liquidata in regime di computo non può mai essere antecedente al primo giorno del mese successivo alla data di esercizio della predetta facoltà.
Antonio Licchetta – Responsabile Politiche sociali e Previdenza CNA Nazionale