Obbligo di modifica degli statuti per SSD e ASD entro il 31 dicembre 2023

La recente riforma dello sport ha introdotto alcune significative modifiche agli statuti, da effettuarsi entro la data del 31 dicembre 2023, che, se disattese, comporteranno per gli enti la cancellazione dal Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD). Quali sono le modifiche da adottare? E chi è tenuto ad adeguarsi?

L’obbligo di modifica degli statuti entro il 31 dicembre 2023 (art. 1, D.Lgs 29 agosto 2023, n. 120) coinvolge tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) attualmente registrate nel Registro Nazionale delle Attività  Sportive Dilettantistiche (RNASD).

Le Asd/Ssd iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, entro la fine dell’anno, dovranno adattare i loro statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021. In caso contrario, verranno cancellate d’ufficio, perdendo quindi lo status e i benefici correlati, sia che si tratti di benefici fiscali sia che si tratti di altri tipi di benefici o agevolazioni specifiche.

Ricordiamo che devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportive nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati.

La novità in materia di adeguamento statuti riguarda anche gli enti di nuova costituzione che dovranno costituirsi con uno statuto conforme alle nuove regole. In caso contrario, ai nuovi enti non in regola sarà negata l’iscrizione al Registro.

Ma quali sono le richieste di modifica e di adeguamento più rilevanti che riguardano gli statuti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche?

La prima modifica riguarda l’oggetto sociale. D’ora in poi è obbligatorio includere specificamente l’organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, compresi gli aspetti formativi, didattici, preparatori e di assistenza. In buona sostanza, è necessario specificare l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e la circostanza che, oltre alle attività sportive, viene svolta l’attività di formazione, didattica e preparazione e assistenza all’attività sportiva.

Con riguardo alle attività secondarie in conformità ai criteri e ai limiti, il decreto legislativo 36/2021, oltre alle attività principali, consente di esercitare attività secondarie, sempre in conformità a criteri e limiti da definire.

Viene introdotto, nel settore sportivo, un vincolo legale sullo svolgimento di attività diverse commerciali, con la conseguente cancellazione dal RNASD in caso di mancato rispetto per due anni consecutivi.

In riferimento alla devoluzione del patrimonio, la riforma richiama quanto previsto dalla legge 289/2002, imponendo che in caso di scioglimento o estinzione dell’ente, il patrimonio residuo debba essere devoluto a fini sportivi.

Per quanto concerne il vincolo di destinazione del patrimonio, diversamente da quanto previsto nel Codice del Terzo settore, dove il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri Enti del terzo settore, la riforma dello sport riafferma il vincolo di destinazione del patrimonio. Per gli enti con doppia qualifica, è necessario conformarsi a entrambe le normative. In caso di scioglimento o estinzione, la devoluzione del patrimonio deve avvenire a favore di altri enti del terzo settore con scopi sportivi simili.

Altre modifiche riguardano il divieto per gli amministratori delle ASD/SSD di ricoprire la medesima carica in altre ASD/SSD nell’ambito della medesima Federazione sportiva o EPS. Le nuove norme estendono tale divieto a qualsiasi carica.

Le altre modifiche riguardano le modalità di scioglimento dell’associazione, l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi, le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza di diritti di tutti gli associati, l’assenza di fini di lucro e l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ente (la norma di riferimento è l’articolo 7, comma 2, lettera b, del D.Lgs 36 del 28 febbraio 2021).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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