Omessa dichiarazione IMU: c’è tempo fino al 28 settembre per ravvedersi

C’è tempo fino al 28 settembre per ravvedere l’omessa dichiarazione IMU. Infatti, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa agli anni 2021 e 2002, scaduta il 30 giugno 2023, possono sanare l’omissione mediante il ravvedimento operoso.

Come noto, l’IMU è un’imposta dovuta dai possessori di fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

La dichiarazione IMU va presentata “solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune”. Generalmente i contribuenti inviano tale dichiarazione quando siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta, per comunicare variazioni rispetto alle dichiarazioni relative agli anni precedenti e in linea generale nei casi di variazioni non conoscibili dal Comune (es: immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria, terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile, variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio).

La scadenza è fissata al 30 giugno 2023. La particolarità di quest’anno risiede nel fatto che, nella medesima data del 30 giugno, si andranno ad accavallare gli anni d’imposta 2022 e 2021. Scadenza dell’annualità 2021 prorogata appunto al 30 giugno 2023 dal DL 198/2022 (c.d. decreto milleproroghe).

I contribuenti che non hanno rispettato la data del 30 giugno hanno comunque la possibilità di sanare la propria posizione entro il 28 settembre 2023, applicando il ravvedimento operoso. Potranno infatti presentare, entro la data suddetta, la dichiarazione IMU non trasmessa e versare contestualmente la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a 1/10 del minimo.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN