La Repubblica di San Marino è un Paese extracomunitario in quanto non fa parte del territorio dell’Unione Europea. Operare con questo Paese richiede pertanto l’applicazione di una particolare procedura, sia per quanto riguarda le operazioni attive sia per quelle passive. Ecco una sintesi delle regole da seguire.
Operazioni attive con operatori di San Marino
I soggetti passivi IVA italiani che intraprendono operazioni commerciali con operatori di San Marino sono obbligati ad emettere fattura elettronica, esclusi i forfettari con ricavi/compensi < 25.000 nel 2021.
La fattura dovrà essere emessa negli stessi termini di quelli previsti nei confronti di soggetti italiani, dovrà riportare il numero identificativo del cessionario sanmarinese, il codice destinatario l’ufficio tributario della Repubblica di San Marino “2R4GTO8”, la natura N 3.3 e si dovrà utilizzare il tipo documento TD24.
Operazioni passive con operatori di San Marino
Le fatture emesse da operatori di San Marino verso soggetti passivi italiani devono essere emesse in formato elettronico e gli istessi potranno:
- non esporre l’IVA, nel qual caso l’imposta sarà assolta dal cessionario italiano con il meccanismo del reverse charge;
- esporre l’imposta in fattura, in questo caso l’IVA riscossa dovrà essere versata dall’operatore Sammarinese all’ufficio tributario di San Marino.
Nelle operazioni passive senza addebito d’imposta, l’integrazione ai sensi dell’Art. 17, comma 2 DPR 633/1972 deve obbligatoriamente essere effettuata dal 01.07.2022 in modalità elettronica con i seguenti documenti:
- TD17 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di servizi;
- TD19 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di beni.
Nelle operazioni passive con addebito dell’IVA, il cessionario, avendo ricevuto la fattura in formato elettronico tramite lo SDI, non ha nessun obbligo ai fini dell’esterometro, ma dovrà accertarsi che il documento è presente sul portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate prima di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. (Art.7 DM e Provv. Agenzia delle Entrate n. 211273/2021)
Dal 1° ottobre 2022 per le operazioni passive con addebito d’imposta in caso di ricezione di una fattura cartacea con addebito d’imposta (emessa per esempio da un forfettario Sammarinese) l’integrazione dovrà essere effettuata con il documento TD28.
Nel documento occorre indicare nei campi:
- IDPaese – SM (in caso contrario il sistema rileva un errore 00473);
- IDFiscaleIVA – quella del cedente:
- data – la data di effettuazione dell’operazione = data fattura cartacea;
- il numero della fattura cartacea;
- l’imponibile e l’imposta italiana, (eventualmente la natura di non imponibilità) come esposta nella fattura cartacea.
Quindi riepilogando, a partire dal 1° ottobre 2022:
- in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino senza IVA in formato cartaceo o elettronico si procede con l’invio di un documento TD 17 o TD19.
Tale invio assolve all’obbligo:
- di integrazione ai soli fini IVA nel caso di fattura elettronica,
- ai fini dell’esterometro e dell’integrazione ai fini IVA in caso di fattura cartacea;
- in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino in formato cartaceo con IVA si procede ad inviare un documento di tipo TD28. Tale invio assolve all’obbligo dell’esterometro.
Anna Miracolo – Servizi CGN