Mancano ormai pochi giorni al termine per rideterminare il valore delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 14%.
Il trattamento fiscale delle criptovalute / cripto attività appare affrontato in modo più ampio, rispetto al passato, nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1 commi da 126 a 147 della L. n. 197/2022).
Uno degli aspetti fiscalmente più interessanti è certamente la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle cripto ai fini fiscali.
È il comma 133 dell’art. 1 della predetta Legge di Bilancio 2023 che se ne occupa, prevedendo la possibilità di rideterminare ai fini fiscali il costo d’acquisto o il valore di acquisto delle cripto possedute al 1° gennaio 2023.
La rideterminazione del costo o valore d’acquisto avviene valutando le possidenze delle cripto al 1° gennaio 2023, con le quotazioni rilevate dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto oppure, in mancanza, da analoga piattaforma dove le cripto sono negoziate.
Il valore risultante dall’operazione sarà assoggettato all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita nella misura del 14%.
Nel caso in cui il contribuente detenga cripto denominate diversamente, dovrà formare dei gruppi omogenei per intestazione, e successivamente potrà stabilire quali denominazioni di gruppi dovranno essere rideterminate e quali no. Resta fermo però che le cripto facenti parte di un gruppo dovranno essere rivalutate tutte, non essendo possibile rideterminare il costo/valore d’origine in modo parziale rispetto al contenuto totale.
L’assunzione del costo/valore fiscalmente rideterminato non darà luogo al realizzo di minusvalenze fiscali, nel caso in cui la vendita di una cripto – che ha avuto rideterminato il costo/valore di acquisto – dovesse avvenire a prezzi inferiori a questo.
La bozza della circolare dell’AdE 15 giugno 2023 non ancora diramata in via definitiva prevede che è possibile rideterminare il costo/valore di acquisto delle cripto detenute al 1° gennaio 2023, anche se non siano più detenute alla data del versamento dell’imposta sostitutiva.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva, la risoluzione AdE n.36/E del 26 giugno 2023 prevede che essa sia versata con modello F24, riportando il codice tributo 1717 e come anno di riferimento quello per cui si effettua il versamento (in mancanza di indicazioni specifiche, si ritiene 2023).
È possibile ripartire (di pari importo) il pagamento dell’imposta sostitutiva in tre annualità, maggiorando però il secondo e terzo versamento (30 giugno 2024 e 30 giugno 2025) degli interessi annui del 3%. La bozza della circolare dell’AdE riporta che il termine di pagamento del 30 settembre 2023 è perentorio, per cui, ove si dovesse tardare il pagamento dell’unica o della prima rata, non sarà consentito l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza realizzata. Invece, per il ritardato pagamento della seconda e terza rata, sarà possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso e, in caso di pagamento omesso, le somme saranno iscritte a ruolo.
Dalla bozza di circolare dell’AdE, si evince che nessun modulo particolare deve essere presentato contestualmente al pagamento dell’imposta sostitutiva in quanto i dati relativi andranno indicati nel modello redditi 2024 (periodo d’imposta 2023).
Inoltre, la bozza di circolare dell’AdE ricorda che “sarà cura dei contribuenti conservare la documentazione comprovante il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023, da esibire o trasmettere a richiesta dell’Amministrazione finanziaria”.
È ovvio che la convenienza alla rideterminazione del costo/valore di cui si tratta dipende da caso a caso, verificando non solo il margine di possibile plusvalenza che si verificherebbe all’atto di una cessione ai valori attuali, ma anche le prospettive di alienazione a breve delle stesse. Infatti, in presenza di valori attuali molto alti rispetto al costo/valore “storico”, la rideterminazione di esso dovrebbe essere conveniente. Il condizionale è d’obbligo perché si deve tenere presente che il 14% di imposta sostitutiva si applica al valore complessivo del “gruppo” delle cripto da rivalutare al 1 gennaio 2023, mentre il 26% di tassazione “ordinaria” si applica sull’ammontare della plusvalenza.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo