I contribuenti che intendono presentare un 730 integrativo 2023 possono farlo entro il prossimo 25 ottobre: quali sono le modalità di correzione? Chi può presentare l’integrativo?
Lo scorso 2 ottobre (il 30 settembre era sabato) è scaduto il termine di presentazione all’Agenzia delle entrate dei modelli 730/2023 ordinari. Ciò non toglie che si possa usufruire di un termine più ampio (fino appunto al 25 ottobre) per trasmettere un 730 a correzione di errori relativi al 730 ordinario.
Quali sono i 730 integrativi che si possono presentare?
730 INTEGRATIVO CODICE 1
Il modello integrativo codice 1 può essere utilizzato solo nei casi in cui la variazione comporta un maggior credito o un minor debito o un’imposta invariata, anche da un CAF diverso da quello che ha presentato la dichiarazione ordinaria oppure se il 730 ordinario è stato presentato dal contribuente con Fisconline.
Tale tipologia di integrativo non determina la riliquidazione del 730 ordinario, ma solo dell’eventuale maggior credito/minor debito. Per questo motivo per presentare tale tipologia di dichiarazione, il 730/4 riferito alla dichiarazione ordinaria deve essere stato conguagliato dal sostituto d’imposta.
Inoltre:
- non è possibile presentare un 730 integrativo codice 1 di un 730 integrativo codice 1;
- è possibile presentare un 730 integrativo codice 1 di un 730 integrativo codice 2, purché conguagliato;
- non è possibile presentare un 730 integrativo codice 1 di un 730 integrativo codice 3.
Con la Circolare 14/E/2013 è stato previsto che i conguagli derivanti da tali dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre e che la presentazione di tale dichiarazione integrativa non sospende la procedura di conguaglio avviata con il modello 730 ordinario.
730 INTEGRATIVO CODICE 2
Il modello integrativo codice 2 può essere utilizzato per modificare il sostituto d’imposta SOLO nel caso in cui il 730-4 sia stato scartato dal sostituto indicato nella prima dichiarazione. Tale verifica è indispensabile, al fine di evitare doppi conguagli.
Se il sostituto ha effettuato il diniego per errore è possibile presentare un 730 integrativo codice 2 inserendo lo stesso sostituto indicato nel 730 ordinario.
Non è possibile presentare il 730 integrativo codice 2:
- quando è stato presentato un 730 ordinario senza sostituto;
- se è già stato presentato un 730 integrativo con codice 1 o 3.
Si precisa inoltre che è possibile presentare più 730 integrativi con codice 2 per lo stesso contribuente, se non conguagliati.
La Circolare 14/E/2013 prevede che i conguagli derivanti da tali dichiarazioni integrative devono essere effettuati dal nuovo sostituto d’imposta sulla prima retribuzione utile, successiva al ricevimento del 730/4.
730 INTEGRATIVO CODICE 3
Il modello integrativo codice 3 deve essere utilizzato in caso di contemporanea variazione dei dati del sostituto d’imposta e di una variazione che comporta un maggior credito o un minor debito o un’imposta invariata e solamente nel caso in cui il 730-4 sia stato scartato dal sostituto indicato nella prima dichiarazione (al fine di evitare doppi conguagli).
Il 730 integrativo codice 3 può essere presentato solo se il 730 ordinario è stato presentato dal CAF CGN o dal contribuente con Fisconline.
Non è possibile presentare il 730 integrativo codice 3:
- se la variazione comporta una variazione a credito di una tipologia di imposta ma anche una variazione a debito di una diversa tipologia di imposta (in questo caso va presentato un modello Redditi PF correttivo/integrativo)
- in caso di dichiarazione 730 congiunta, se viene apportata una variazione a credito per il dichiarante e a debito per il coniuge, o viceversa. In questo caso è possibile presentare il 730 integrativo codice 1 inserendo solo le variazioni del dichiarante/coniuge per il quale scaturisce il maggior credito o minor debito inviando l’integrativo congiunto e un modello Redditi PF Correttivo/Integrativo per l’altro dichiarante/coniuge per il quale scaturisce il minor credito o maggior debito
- se il 730 ordinario è senza sostituto d’imposta.
Inoltre:
- è possibile presentare un 730 integrativo codice 3 di un 730 integrativo codice 2, purché non conguagliato
- non è possibile presentare un 730 integrativo codice 3 di un 730 integrativo codice 1
- non è possibile presentare un 730 integrativo codice 3 di un 730 integrativo codice 3.
Sempre la Circolare n. 14/E del 2013 prevede che i conguagli derivanti da tali dichiarazioni integrative debbano essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
L’estrazione dei 730/4 dei modelli integrativi codice 3 avviene nei primi giorni di novembre.
In tutti i casi nei quali la dichiarazione integrativa dovesse comportare un minor credito o un maggior debito, anche per una sola imposta (es. un’addizionale) NON è possibile inviare un730 integrativo ma dovrà obbligatoriamente essere trasmesso un modello Redditi PF correttivo (entro il 3 novembre) ovvero integrativo (dal 1 dicembre).
Rita Martin – Centro Studi CGN