Arriva la proroga al 30 novembre 2023 per poter usufruire dell’assegnazione o cessione agevolata ai soci dei beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri. Cosa cambia per i soggetti che vogliono fruire dell’agevolazione?
A disporre la proroga per usufruire dell’assegnazione o cessione agevolata ai soci dei beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri è una disposizione contenuta nel decreto legge del 29 settembre 2023, n. 132 che reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (denominato decreto proroghe) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023.
Il decreto proroghe sposta dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine ultimo per fruire della norma agevolativa introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).
Facciamo un breve riepilogo sulle assegnazioni dei beni ai soci. Si tratta della possibilità di fare uscire dalle società gli immobili che non sono impegnati direttamente nell’attività, beneficiando di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette di importo generalmente agevolato, nonché di una riduzione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.
La ratio della norma è quella di favorire la fuoriuscita dalle società degli immobili che potenzialmente potrebbero essere immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e portando nuova linfa ad un mercato immobiliare stagnante.
I soggetti che possono accedere all’assegnazione agevolata sono le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che sono in possesso di:
- beni immobili non strumentali per destinazione (beni diversi da quelli di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo del T.U.I.R.);
- beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.
Non possono essere oggetto di assegnazione agevolata i beni immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati “direttamente ed esclusivamente” nell’esercizio di attività tipicamente imprenditoriali senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti (la precisazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° gennaio 2016, ritenuta ancora valida visto l’identico tenore letterale delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2023).
In cosa consiste l’agevolazione nelle imposte dirette? Nessuna imposta diretta è dovuta, a eccezione di una imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento che diventa 10,5 per cento per le società che risultano non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta sono annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
E in che cosa consistono le agevolazioni sulle imposte indirette? In estrema sintesi, per le assegnazioni ai soci, l’imposta di registro applicata in misura proporzionale è ridotta alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Se l’assegnazione è assoggettata a IVA, l’assegnazione non sarà soggetta a imposta di registro in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro. Nel caso in cui l’assegnazione non sia soggetta a IVA, sarà soggetta a imposta proporzionale di registro anziché fissa.
Per quanto riguarda la scadenza del termine, originariamente, l’assegnazione, la cessione e la trasformazione in società semplice potevano essere effettuate fino alla data del 30 settembre 2023 e l’imposta sostitutiva poteva essere versata in due soluzioni: il 60 per cento entro il 30 settembre 2023 e la restante parte il 30 novembre. La proroga prevista dal decreto proroghe ha spostato tutto al 30 novembre 2023, con la conseguenza che il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro tale data.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN