Scade il 15 novembre il termine per pagare l’intero importo o la prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% al fine di rideterminare il costo/valore d’acquisto delle cripto possedute al 1° gennaio 2023.
Il trattamento fiscale delle criptovalute / cripto attività appare affrontato in modo più ampio rispetto al passato, nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1 commi da 126 a 147 della L. n. 197/2022) a cui è seguita la Circolare dell’AdE n.30 E del 27.10.2023.
Uno degli aspetti fiscalmente più interessanti è certamente la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle cripto ai fini fiscali.
È il comma 133 dell’art. 1 della predetta Legge di Bilancio 2023 che se ne occupa, prevedendo la possibilità di rideterminare ai fini fiscali, il costo d’acquisto o il valore di acquisto delle cripto possedute al 1° gennaio 2023.
La rideterminazione del costo o valore d’acquisto avviene valutando le possidenze delle cripto al 1° gennaio 2023, con le quotazioni rilevate nella stessa data, dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto oppure, in mancanza, da analoga piattaforma dove le cripto sono negoziate.
Il valore risultante dall’operazione sarà assoggettato all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita nella misura del 14%.
Nel caso in cui il contribuente detenga cripto denominate diversamente, dovrà formare dei gruppi omogenei per intestazione e, successivamente, potrà stabilire quali denominazioni di gruppi dovranno essere rideterminati e quali no. Resta fermo però che le cripto facenti parte di un gruppo dovranno essere rivalutate tutte, non essendo possibile rideterminare il costo/valore d’origine in modo parziale rispetto al contenuto totale.
L’assunzione del costo/valore fiscalmente rideterminato non darà luogo al realizzo di minusvalenze fiscali, nel caso in cui la vendita di una cripto – che ha avuto rideterminato il costo/valore di acquisto – dovesse avvenire a prezzi inferiori a questo.
La predetta Circolare AdE n. 30E-2023 riporta che è possibile rideterminare il costo/valore di acquisto delle cripto detenute al 1° gennaio 2023, anche se non siano più detenute alla data del versamento dell’imposta sostitutiva.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva, la risoluzione AdE n.36/E del 26.6.2023 prevede che essa sia versata con modello F24, riportando il codice tributo 1717 e come anno di riferimento quello per cui si effettua il versamento (in mancanza di indicazioni specifiche, si ritiene 2023).
È possibile ripartire (di pari importo) il pagamento dell’imposta sostitutiva in tre annualità, maggiorando però il secondo e terzo versamento (presumibilmente 30 novembre 2024 e 30 novembre 2025 ) degli interessi annui del 3%.
La Circolare AdE n.30E-2023 riporta che il termine di pagamento del 15 novembre 2023 è perentorio, per cui, ove si dovesse tardare il pagamento dell’unica o della prima rata, non sarà consentito l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza realizzata. Invece, per il ritardato pagamento della seconda e terza rata, sarà possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso e, in caso di pagamento omesso, le somme saranno iscritte a ruolo.
Nessun modulo particolare deve essere presentato contestualmente al pagamento dell’imposta sostitutiva in quanto i dati relativi andranno indicati nel modello redditi 2024 (periodo d’imposta 2023).
Ancora, la citata Circolare AdE specifica che “sarà cura dei contribuenti conservare la documentazione comprovante il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023, da esibire o trasmettere a richiesta dell’Amministrazione finanziaria”.
È ovvio che la convenienza alla rideterminazione del costo/valore di cui si tratta dipende da caso a caso, tenendo conto non solo del margine di possibile plusvalenza che si verificherebbe all’atto di una cessione ai valori attuali, ma anche delle prospettive di alienazione a breve delle stesse. Infatti, in presenza di valori attuali molto alti rispetto al costo/valore “storico”, la rideterminazione di esso dovrebbe essere conveniente. Il condizionale è d’obbligo perché si deve tenere presente che il 14% di imposta sostitutiva si applica al valore complessivo del “gruppo” delle cripto da rivalutare al 1° gennaio 2023, mentre il 26% di tassazione “ordinaria” si applica sull’ammontare della plusvalenza conseguita.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo