Con la risoluzione n. 55 del 3 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate esprime il suo punto di vista circa la corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, con particolare riguardo alla circostanza se tale quadro, in seguito all’introduzione dell’assegno unico universale spettante in luogo delle detrazioni, debba essere comunque compilato.
Stando alle disposizioni in materia di assegno unico universale, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico:
- non può più avvalersi delle detrazioni per figli a carico (ex art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir,
- continua ad avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce l’importanza dell’indicazione nella CU dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della CU, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU. In definitiva, si rappresenta che la sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.
L’importanza dei dati dei figli fiscalmente a carico rileva:
- per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale;
- in relazione alle misure di welfare aziendale introdotte dall’art. 40 comma 1 del DL 48/2023; Limitatamente al 2023 infatti, in deroga a quanto disposto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro:
- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR;
- nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.
Altro aspetto di non secondaria importanza riguarda la circostanza che un prospetto dei familiari a carico completo dove risultino i anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’assegno unico, consente all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione le informazioni necessarie per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi.
Nella certificazione unica 2024 le istruzioni ne terranno, conto derivandone l’obbligo di riportare anche i dati dei figli under 21 fiscalmente a carico, che nel 2023 hanno dato diritto all’assegno unico universale in favore del rispettivo nucleo familiare.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN